ExceptioExceptioMezzo di difesa del convenuto che oppone fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, senza contestare i fatti costitutivi.Leggi il lemma completo → nullitatis (lett. “eccezioneEccezioneStrumento difensivo del convenuto: distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato, di rito e di merito, regime delle preclusioni e rilevabilità d'ufficio.Leggi il lemma completo → di nullità”) è il mezzo di difesa con cui il convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo → deduce la nullità del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → o dell’atto giuridico posto a fondamento della pretesaDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → avversaria.
L’eccezione di nullità è imprescrittibile: quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum (“ciò che è temporaneo per agire, è perpetuo per eccepire”). Mentre l’azione di nullità può essere soggetta a limiti di fattoDe factoSituazione esistente nella realtà materiale, indipendentemente dal riconoscimento giuridico. Si contrappone a de iure ("di diritto").Leggi il lemma completo → legati alla prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’azione restitutoria, l’eccezione di nullità è opponibile senza limiti di tempo (art. 1422 c.c.). La nullità è rilevabile anche d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → dal giudice (art. 1421 c.c.) e può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. L’exceptio nullitatis paralizza la domanda fondata sull’atto nullo senza necessità di proporre una domanda riconvenzionaleReconventioDomanda riconvenzionale: domanda proposta dal convenuto nei confronti dell'attore nell'ambito dello stesso giudizio (art. 36 c.p.c.).Leggi il lemma completo → di accertamento della nullità.
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