Exceptio (lett. “eccezione”) designa il mezzo di difesa processuale con cui il convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo → oppone all’attoreAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo → fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, senza contestare i fatti costitutivi della domanda.
Nel diritto romano, l’exceptio era una clausola inserita nella formula processuale su richiesta del convenuto, che paralizzava la pretesaDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → dell’attore pur riconoscendone il fondamento formale. Nel diritto vigente, l’eccezione si distingue in eccezione di meritoEccezioneStrumento difensivo del convenuto: distinzione tra eccezioni in senso stretto e in senso lato, di rito e di merito, regime delle preclusioni e rilevabilità d'ufficio.Leggi il lemma completo → (che incide sul diritto sostanziale: prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo →, compensazioneCompensazioneModo di estinzione delle obbligazioni che opera quando due soggetti sono reciprocamente debitore e creditore: i debiti si estinguono per le quantità corrispondenti (art. 1241 c.c.). Può essere legale, giudiziale o volontaria. Deve essere eccepita dalla parte.Leggi il lemma completo →, adempimentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo →) ed eccezione processuale (che attiene alla regolarità del processo: incompetenza, difetto di legittimazione, litispendenzaLitispendenzaContemporanea pendenza della stessa causa davanti a giudici diversi (art. 39 c.p.c.): presupposti, continenza e regime processuale.Leggi il lemma completo →). Le eccezioni si distinguono inoltre in eccezioni in senso stretto (rilevabili solo su istanza di parteIstanzaRichiesta formale rivolta a un'autorità volta a ottenere un provvedimento. Nel processo civile espressione del principio della domanda (art. 99 c.p.c.).Leggi il lemma completo →) ed eccezioni in senso lato (rilevabili anche d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo →, art. 112 c.p.c.).
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