Tantum devolutum quantumQuantumLocuzione latina che designa l'ammontare economico di ciò che è dovuto, tipicamente usata nell'espressione quantum debeatur per indicare la misura del credito o del danno, in contrapposizione all'an debeatur che attiene alla sussistenza del diritto.Leggi il lemma completo → appellatum (lett. «tanto è devoluto quanto è appellato») è il principio che delimita la cognizione del giudice d’appello alle sole questioni specificamenteEx professoLocuzione latina ("di proposito") che indica una trattazione approfondita e sistematica di un argomento, ovvero un'attivita svolta con piena competenza e intenzionalità.Leggi il lemma completo → investite dai motivi di gravame proposti dall’appellanteAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo →.
Il principio, codificato dall’art. 342 c.p.c. (che richiede la specificità dei motivi d’appello) e dall’art. 346 c.p.c. (che disciplina le decadenzeDecadenzaPerdita di un diritto o di una facoltà per il mancato compimento di un determinato atto entro un termine perentorio fissato dalla legge o dalla volontà delle parti, non soggetto a sospensione né a interruzione (artt. 2964-2969 c.c.).Leggi il lemma completo →), esprime il carattere di revisio prioris instantiae proprio del giudizio di secondo grado nel sistema processuale italiano.
Il giudice d’appello non può pronunciarsi su capi della sentenza non impugnati, che passano in giudicatoRes iudicataCosa giudicata: l'autorità della sentenza passata in giudicato, che fa stato tra le parti e non è più impugnabile (art. 2909 c.c.).Leggi il lemma completo →, né esaminare questioni nuove non rilevabili d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo →.
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