Il leasing (o locazioneLocazioneContratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Disciplinata dagli artt. 1571-1614 del codice civile.Leggi il lemma completo → finanziaria) è il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → con il quale una parte (concedente) si obbliga a mettere a disposizione dell’altra (utilizzatore) un bene strumentale, acquistato o fatto costruire su indicazione dell’utilizzatore stesso, verso il pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → di un canone periodico, con facoltà per l’utilizzatore di acquistare la proprietà del bene al termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → del contratto mediante pagamentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → del prezzo di riscatto (opzione di acquisto).
Il leasing finanziario è stato tipizzato dall’art. 1, commi 136-140, della l. 124/2017. La disciplina in caso di risoluzione per inadempimentoRisoluzione del contrattoRimedio che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale a prestazioni corrispettive per causa sopravvenuta: inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità. Disciplinata dagli artt. 1453-1469 del codice civile.Leggi il lemma completo → dell’utilizzatore prevede che il concedente abbia diritto alla restituzione del bene e trattenga i canoni riscossi, salvo il diritto dell’utilizzatore alla restituzione della differenza tra il valore del bene e i canoni dovuti (comma 138).
Si distingue dal leasing operativo, in cui il concedente è il produttore o distributore del bene e l’operazione ha prevalente funzione di godimento senza finalità di finanziamento.
In caso di procedure concorsuali dell’utilizzatore, il contratto è regolato dall’art. 177 del Codice della crisi d’impresaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo → e dell’insolvenzaInsolvenzaStato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestato da inadempimenti o altri fatti esteriori. Presupposto della liquidazione giudiziale (art. 121 CCII) e distinto dalla crisi (art. 2 CCII). Disciplinato dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).Leggi il lemma completo → (d.lgs. 14/2019), che disciplina la sorte dei contratti pendenti.
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