Definizione
L’interruzione del processo è la cessazione provvisoria dell’attività processuale determinata dal verificarsi di eventi che colpiscono la parte, il suo rappresentante legale o il difensore, incidendo sulla capacità di stare in giudizioCapacità processualeAttitudine di un soggetto a stare in giudizio personalmente o a mezzo del proprio rappresentante (art. 75 c.p.c.). Trasposizione processuale della capacità di agire sostanziale. Costituisce uno dei presupposti processuali e va distinta dalla legittimazione ad agire.Leggi il lemma completo → o sulla rappresentanzaRappresentanzaIstituto in forza del quale un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo. Può essere legale o volontaria (artt. 1387-1399 c.c.).Leggi il lemma completo → tecnica. L’interruzione sospende il corso dei termini processualiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → e impone, per la prosecuzione del giudizio, l’onereOnereComportamento non obbligatorio ma necessario per conseguire un vantaggio o evitare una conseguenza sfavorevole. Si distingue dall'obbligo per l'assenza di coercibilità.Leggi il lemma completo → della riassunzione da parte dell’interessato nei termini di legge.
Disciplina normativa
L’art. 299 c.p.c. disciplina l’interruzione per morteMorteCessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, alla quale l'ordinamento collega l'estinzione della capacità giuridica e l'apertura della successione mortis causa (art. 456 c.c.). Accertata ex L. 578/1993; rileva pure la morte presunta (art. 58 c.c.).Leggi il lemma completo → o perdita della capacità della parte avvenute prima della costituzione in giudizio: in tal caso il processo non può essere instaurato validamente se non nei confronti del soggetto che succede nel rapporto processuale. L’art. 300 c.p.c. regola l’interruzione per gli eventi (morte o perdita della capacità) che colpiscono la parte costituita a mezzo di procuratoreAvvocatoProfessionista iscritto all'albo abilitato alla difesa in giudizio: accesso alla professione, procura, compenso, doveri deontologici, responsabilità civile e disciplinare.Leggi il lemma completo →: il procuratore può dichiarare in udienzaUdienzaMomento processuale in cui le parti, i difensori e il giudice si riuniscono per il compimento delle attività previste dal codice di procedura civile, quali la trattazione, l’istruzione probatoria e la discussione della causa.Leggi il lemma completo → o notificare l’evento alle altre partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo →, determinando così l’interruzione dalla data della dichiarazione o notifica.
L’art. 301 c.p.c. prevede l’interruzione per eventi che colpiscono il procuratore costituito (morte, radiazione, sospensione): l’interruzione opera automaticamente dal momento in cui l’evento si verifica e il processo non può proseguire fino alla nuova costituzione della parte a mezzo di altro procuratore.
L’art. 43 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina l’interruzione del processo per apertura della liquidazioneIndennità di fine rapportoImporto dovuto dal datore al lavoratore subordinato al termine del rapporto (art. 2120 c.c.). Comunemente TFR, calcolato dividendo la retribuzione annua per 13,5.Leggi il lemma completo → giudiziale di una delle parti: la sentenza di apertura interrompe il processo che abbia ad oggetto rapporti di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → patrimoniale compresi nella liquidazione. Analoga previsione era contenuta nell’art. 43 l.fall. nel sistema previgente.
L’art. 302 c.p.c. consente la riassunzione del processoRiassunzioneAtto processuale con cui una parte richiede la prosecuzione del giudizio dopo interruzione, sospensione, cancellazione dal ruolo o declaratoria di incompetenza. Disciplinata dagli artt. 50, 302, 303, 305, 307 e 392 c.p.c. Il termine perentorio conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda.Leggi il lemma completo → interrotto entro il termine perentorio fissato dal giudice o, in mancanza, entro tre mesi; l’art. 305 c.p.c. impone la riassunzione a penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → di estinzione. L’art. 307 c.p.c. disciplina l’estinzione per inattività delle parti conseguente alla mancata riassunzione.
Aspetti processuali
L’interruzione non opera automaticamente per gli eventi che colpiscono la parte costituita a mezzo di procuratore (art. 300 c.p.c.): è necessaria la dichiarazione del procuratore o la notificazioneNotificazioneAtto processuale con cui l'ufficiale giudiziario porta formalmente a conoscenza del destinatario un atto giuridico (artt. 137-151 c.p.c.).Leggi il lemma completo → dell’evento. Per gli eventi che colpiscono il procuratore (art. 301 c.p.c.) l’interruzione è invece automatica. Durante l’interruzione sono sospesi i termini processuali e non può essere compiuto alcun atto. Il giudice, verificata l’interruzione, fissa un’udienza per la prosecuzione e dispone la comunicazione alle parti. La mancata riassunzione nei termini determina l’estinzione del processo, ma la domanda conserva gli effetti sostanziali per tutto il periodo di pendenza.
Giurisprudenza modenese
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