Error iuris (lett. “erroreVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo →”) è l’errore che cade sulla conoscenza, sull’esistenza o sull’interpretazioneInterpretazioneAttività ermeneutica volta a determinare il significato di un atto normativo o negoziale. Regolata dall'art. 12 preleggi e, per il contratto, dagli artt. 1362-1371 c.c.Leggi il lemma completo → di una norma giuridica, a differenza dell’error facti, che attiene alla percezione di un fatto materiale.
L’error iuris è causa di annullamento del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → quando ha costituito la ragione unica o principale del consenso (art. 1429, n. 4, c.c.): occorre che l’errore sulla norma abbia determinato la parte a concludere il contratto. Il principio ignorantia legis non excusatIgnorantia facti excusat, ignorantia iuris non excusatL'ignoranza del fatto può scusare (art. 47 c.p.), quella della legge no, salvo sia inevitabile (Corte cost. 364/1988; art. 5 c.p.).Leggi il lemma completo → non impedisce che l’errore di dirittoErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo → rilevi come vizioVizi (difetti)Imperfezioni materiali della cosa venduta che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, per le quali il venditore è tenuto a prestare garanzia ai sensi degli artt. 1490 e ss. del codice civile.Leggi il lemma completo → del consenso: una cosaBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → è la scusabilità dell’ignoranza della legge (irrilevante), altra è l’incidenza dell’errore giuridico sulla formazione della volontà negoziale. Nella ripetizione dell’indebito, l’errore di dirittoIpso factoLocuzione latina che significa «per il fatto stesso». Nel diritto, indica che una conseguenza giuridica si produce automaticamente al verificarsi del presupposto, senza necessità di ulteriori atti o provvedimenti.Leggi il lemma completo → del solvensSolvensTermine latino che designa il soggetto che esegue la prestazione solutoria, di regola il debitore ma anche il terzo che adempie in sua vece. Si contrappone all'accipiens ed è centrale nella disciplina dell'adempimento e della ripetizione dell'indebito.Leggi il lemma completo → legittima la ripetizione al pari dell’errore di fattoError factiErrore sulla percezione di un fatto materiale. Nel contratto, è causa di annullamento se essenziale e riconoscibile (artt. 1428-1433 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2033 c.c.).
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