Error iuris (lett. “errore di diritto”) è l’errore che cade sulla conoscenza, sull’esistenza o sull’interpretazione di una norma giuridica, a differenza dell’error facti, che attiene alla percezione di un fatto materiale.
L’error iuris è causa di annullamento del contratto quando ha costituito la ragione unica o principale del consenso (art. 1429, n. 4, c.c.): occorre che l’errore sulla norma abbia determinato la parte a concludere il contratto. Il principio ignorantia legis non excusat non impedisce che l’errore di diritto rilevi come vizio del consenso: una cosa è la scusabilità dell’ignoranza della legge (irrilevante), altra è l’incidenza dell’errore giuridico sulla formazione della volontà negoziale. Nella ripetizione dell’indebito, l’errore di diritto del solvens legittima la ripetizione al pari dell’errore di fatto (art. 2033 c.c.).