Definizione
Brocardo latino che significa «dove trovo la mia cosa, lì la rivendico». Esprime il principio fondamentale della tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → reale della proprietà: il proprietario ha il diritto di rivendicare il bene ovunque esso si trovi e presso chiunque lo detenga, in forza del carattere assoluto ed erga omnesErga omnesEfficacia nei confronti di tutti. Propria dei diritti reali e di alcune sentenze. Si contrappone a inter partes.Leggi il lemma completo → del diritto dominicale.
Disciplina normativa
Il principio trova la sua consacrazione positiva nell’art. 948 c.c., che disciplina l’azione di rivendicazioneRei vindicatioAzione di rivendicazione: azione reale con cui il proprietario chiede la restituzione della cosa a chi la possiede senza titolo (art. 948 c.c.).Leggi il lemma completo →: il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o la detiene e far dichiarare il suo diritto di proprietà. L’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → è imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapioneUsucapioneModo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali per possesso continuato: requisiti, termini ordinari e abbreviati, interruzione, sospensione e accertamento.Leggi il lemma completo → (artt. 1158 e ss. c.c.). Il principio si collega altresì alla tutela del possessoPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1168 e art. 1170 c.c.) e alla disciplina dell’acquisto a non dominoA non dominoLocuzione latina ("da chi non è proprietario") che designa l'acquisto della proprietà da parte di chi riceve il bene in buona fede da un soggetto non legittimato a trasferirlo (art. 1153 c.c.).Leggi il lemma completo → dei beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → mobili (art. 1153 e art. 1155 c.c.).
Caratteri essenziali
- Il diritto di rivendicazione è un attributo essenziale della proprietà e ne costituisce la più ampia formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → di tutela reale: consente al proprietario di recuperare il bene a prescindere dalla buona o mala fedeMalafedeStato soggettivo di chi agisce consapevole di ledere l'altrui diritto (art. 1147 c.c.) o contrariamente a correttezza e lealtà (artt. 1175, 1375 c.c.); rilievo nel possesso, nella revocatoria e nella responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.).Leggi il lemma completo → del possessorePossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo →.
- L’azione di rivendicazione è imprescrittibile (art. 948, comma 3, c.c.), a differenza delle azioni possessorie che sono soggette a terminiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → di decadenzaDecadenzaPerdita di un diritto o di una facoltà per il mancato compimento di un determinato atto entro un termine perentorio fissato dalla legge o dalla volontà delle parti, non soggetto a sospensione né a interruzione (artt. 2964-2969 c.c.).Leggi il lemma completo →.
- L’attoreAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo → in rivendicazione sopporta un onere probatorioOnereComportamento non obbligatorio ma necessario per conseguire un vantaggio o evitare una conseguenza sfavorevole. Si distingue dall'obbligo per l'assenza di coercibilità.Leggi il lemma completo → particolarmente gravoso (probatio diabolicaActio petitoriaCategoria delle azioni a tutela della proprietà e dei diritti reali, comprendente la rivendica (art. 948 c.c.), la negatoria (art. 949 c.c.) e il regolamento di confini (art. 950 c.c.).Leggi il lemma completo →): deve provare il suo diritto di proprietà risalendo a un acquisto a titolo originarioOccupazione (modo di acquisto della proprietà)Modo di acquisto a titolo originario della proprietà delle cose mobili non appartenenti ad alcuno (res nullius) o abbandonate (res derelictae), mediante la presa di possesso con animus domini (art. 923 c.c.).Leggi il lemma completo → o dimostrando il compimento dell’usucapionePossessio ad usucapionemPossesso idoneo all'usucapione: continuo, pacifico, pubblico e non equivoco, protratto per il tempo previsto dalla legge.Leggi il lemma completo →.
Ambito applicativo
Il principio opera in tutte le controversie aventi ad oggetto il recupero di beni mobili e immobili. Si distingue dall’azione di restituzione (azione personale fondata sul rapporto obbligatorio) e dall’azione negatoriaActio negatoria servitutisAzione reale con cui il proprietario chiede l'accertamento dell'inesistenza di diritti reali di godimento (servitù, usufrutto) vantati da terzi sul proprio fondo (art. 949 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 949 c.c.). Trova temperamento nel principio «possesso vale titoloPossesso vale titoloRegola per cui il possesso in buona fede di beni mobili equivale a titolo di proprietà (art. 1153 c.c.), rendendo immediatamente efficace l'acquisto a non domino.Leggi il lemma completo →» per i beni mobili (art. 1153 c.c.) e nella tutela dell’acquirente in buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo →, nonché nella disciplina della trascrizioneTrascrizioneSistema di pubblicità legale degli atti relativi a diritti reali immobiliari, che ne garantisce l'opponibilità ai terzi secondo il principio di priorità (artt. 2643 ss. c.c.).Leggi il lemma completo → per i beni immobili (artt. 2643 e ss. c.c.).
Giurisprudenza modenese
- Azione di rivendicazione — Restituzione di beni mobili e risarcimento per smarrimento
- Azione di rivendica – Compravendita immobiliare – Acquisto a titolo derivativo – Mancanza di continuità nella catena traslativa – Rigetto della domanda di rivendica
- Azione di rivendica – Onere della prova – Necessità di dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
- Rivendicazione nei confronti del detentore senza titolo – Condanna al rilascio – Irrilevanza della pretesa di simulazione già respinta con giudicato
- Azione di rivendicazione – Prova della proprietà – Titolo di acquisto opponibile ai convenuti
- Rivendicazione di arredi e suppellettili della casa coniugale – Necessità di specifica allegazione dei beni – Inammissibilità della domanda generica
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