Il principio di precauzione è un principio di derivazione comunitaria (art. 191 TFUE) che impone alle autorità pubbliche di adottare misure preventive adeguate quando sussistano ragionevoli motivi per ritenere che un’attività possa comportare rischi significativi per la salute umana o per l’ambiente, anche in assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → di certezza scientifica piena circa la natura e l’entità del rischio.
Nel diritto italiano, il principio è recepito nell’art. 301 del d.lgs. 152/2006 (codice dell’ambiente) e opera come criterio guida dell’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → amministrativa in materia sanitaria e ambientale. La giurisprudenza amministrativa lo utilizza come parametro di legittimità delle ordinanze contingibili e urgenti e dei provvedimenti cautelariProvvedimenti cautelariMisure giurisdizionali urgenti per prevenire il pregiudizio da durata del processo, fondate su fumus boni iuris e periculum in mora (artt. 669-bis ss. c.p.c.).Leggi il lemma completo →.
Il principio richiede un bilanciamento tra la tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → anticipata del bene protetto e la proporzionalità delle misure adottate rispetto al rischio ipotizzato.
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