I provvedimenti cautelari sono le misure giurisdizionali dirette a prevenire il pericolo che la durata del processo possa arrecare un pregiudizio irreparabilePericulum in moraRischio di pregiudizio irreparabile al diritto durante il tempo necessario a ottenere una pronuncia di merito, presupposto della tutela cautelare accanto al fumus boni iuris.Leggi il lemma completo → alla parte che ha ragione, assicurando in via provvisoriaAd interimLocuzione latina ("nel frattempo") che designa un provvedimento, un incarico o una nomina conferiti in via provvisoria e temporanea, in attesa della soluzione definitiva.Leggi il lemma completo → e urgente gli effetti della futura decisione di merito (artt. 669-bis – 669-quaterdecies c.p.c.).
I presupposti comuni dei provvedimenti cautelari sono: il fumus boni iuris (verosimiglianza del dirittoFumus boni jurisSommaria verosimiglianza del diritto vantato dal ricorrente, presupposto per la concessione delle misure cautelari accanto al periculum in mora (art. 669-sexies c.p.c.).Leggi il lemma completo → fatto valere) e il periculum in mora (pericolo che il ritardo nella definizione del giudizio di merito pregiudichi l’effettività della tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo →).
Il procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis ss. c.p.c.) disciplina le regole comuni a tutti i provvedimenti cautelari: competenza, formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → della domanda, procedimento, reclamoReclamoMezzo di impugnazione avverso provvedimenti in forma di ordinanza o decreto, previsto in sede cautelare (art. 669 terdecies c.p.c.), camerale (art. 739 c.p.c.), esecutiva e concorsuale (art. 51 CCII). Si distingue dall'appello per la struttura snella e l'assenza di effetto devolutivo pieno.Leggi il lemma completo →, inefficaciaInefficaciaInidoneità di un atto giuridico valido a produrre effetti. Si distingue dall'invalidità e può essere strutturale, funzionale, assoluta o relativa.Leggi il lemma completo →, revocaAutotutelaPotere dell'amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti, annullandoli o revocandoli d'ufficio, senza ricorrere al giudice.Leggi il lemma completo → e modifica. I principali provvedimenti cautelari tipici sono: il sequestro giudiziarioSequestro giudiziarioProvvedimento cautelare di custodia di beni la cui proprietà o possesso è controverso, per preservarne l'integrità in attesa della lite (art. 670 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 670 c.p.c.), il sequestro conservativoSequestroMisura cautelare diretta a sottrarre un bene alla disponibilità del titolare: giudiziario a tutela della controversia sul bene (art. 670 c.p.c.); conservativo a garanzia del credito (art. 671 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 671 c.p.c.), i provvedimenti d’urgenza (art. 700 c.p.c.).
I provvedimenti cautelari anticipatori (che anticipano gli effetti della sentenza di merito) conservano efficacia anche se non è iniziato il giudizio di merito (art. 669-octies, comma 6, c.p.c.).
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