Le misure cautelari personali sono i provvedimenti restrittivi della libertà personaleHabeas corpusIstituto di origine anglosassone di garanzia giurisdizionale della libertà personale contro la detenzione arbitraria. Nell'ordinamento italiano i suoi contenuti sono garantiti dall'art. 13 Cost.Leggi il lemma completo → dell’indagato o imputato disposti dal giudice nel corso del procedimento penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo →, in presenza di gravi indiziIndizioCircostanza di fatto dalla quale si risale al fatto ignoto. Nel processo civile vale come presunzione semplice se grave, precisa e concordante (art. 2729 c.c.).Leggi il lemma completo → di colpevolezza e di specifiche esigenze cautelari (artt. 272-308 c.p.p.).

Le misure si distinguono in coercitive (dal divieto di espatrio alla custodiaCustodeSoggetto che detiene una cosa con l'obbligo di conservarla ed impedire danni a terzi. Responsabile oggettivamente ex art. 2051 c.c. salvo prova del caso fortuito.Leggi il lemma completo → cautelare in carcere, artt. 281-286 c.p.p.) e interdittive (sospensione dall’esercizio della responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → genitoriale, da un pubblico ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → o servizio, dal’esercizio di un’attività professionale, artt. 288-290 c.p.p.).

Le esigenze cautelari legittimanti sono tassative (art. 274 c.p.p.): pericolo di inquinamento probatorio; pericolo di fuga; pericolo di commissione di gravi delitti o reiterazione del reato. Il giudice deve applicare la misura meno gravosa tra quelle idonee a soddisfare le esigenze cautelari (principio di adeguatezza, art. 275 c.p.p.).

La custodia cautelare in carcere è l’extrema ratioExtrema ratioL'ultimo rimedio cui ricorrere quando ogni altra via è stata esperita. Principio di sussidiarietà del diritto penale e dell'azione ex art. 2041 c.c.Leggi il lemma completo →: può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata (art. 275, comma 3, c.p.p.). Sono previsti terminiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → massimi di durata delle misure (artt. 303-308 c.p.p.).

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