Definizione
Il reclamo è il mezzo di impugnazioneImpugnazioneStrumento processuale con cui si chiede il riesame di un provvedimento (artt. 323-408 c.p.c.: appello, cassazione, revocazione, opposizione di terzo). In senso sostanziale, azione di contestazione di delibere, testamenti, rinunzie ereditarie.Leggi il lemma completo → previsto dall’ordinamento processuale civile avverso provvedimenti emessi in formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → di ordinanza o di decreto, ovvero avverso provvedimenti pronunciati in particolari procedimenti (camerali, esecutivi, concorsuali, di volontaria giurisdizioneGiurisdizioneFunzione pubblica di applicazione del diritto ai casi concreti (artt. 102-111 Cost.). Si articola in ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, militare, con riparto secondo criteri di materia e natura della posizione giuridica tutelata.Leggi il lemma completo →). A differenza dell’appello, che costituisce il mezzo ordinario di impugnazione delle sentenze, il reclamo si caratterizza per la sua struttura più snella e per l’assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo →, di regola, dell’effetto devolutivo pieno.
Disciplina normativa
Il reclamo è previsto in diverse sedi normative. L’art. 669 terdecies c.p.c. disciplina il reclamo avverso i provvedimenti cautelariProvvedimenti cautelariMisure giurisdizionali urgenti per prevenire il pregiudizio da durata del processo, fondate su fumus boni iuris e periculum in mora (artt. 669-bis ss. c.p.c.).Leggi il lemma completo →: il provvedimento con il quale il giudice provvede sulla domanda cautelare è reclamabile davanti al tribunale in composizione collegiale (o alla corte d’appello se il provvedimento è stato pronunciato dal tribunale collegiale) entro quindici giorni dalla pronuncia in udienzaUdienzaMomento processuale in cui le parti, i difensori e il giudice si riuniscono per il compimento delle attività previste dal codice di procedura civile, quali la trattazione, l’istruzione probatoria e la discussione della causa.Leggi il lemma completo → o dalla comunicazione o notificazioneNotificazioneAtto processuale con cui l'ufficiale giudiziario porta formalmente a conoscenza del destinatario un atto giuridico (artt. 137-151 c.p.c.).Leggi il lemma completo →.
L’art. 739 c.p.c. prevede il reclamo avverso i decreti pronunciati dal giudice tutelareTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → e dal tribunale in camera di consiglio, da proporsi rispettivamente al tribunale e alla corte d’appello nel termine perentorioTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → di dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Nel processo esecutivoIn executivisLocuzione latina che indica quanto avviene in sede di esecuzione forzata, in contrapposizione al processo di cognizione, con riferimento particolare ai limiti dell'accertamento del giudice dell'esecuzione e alla somma portata ad esecuzione in forza del titolo.Leggi il lemma completo →, l’art. 630 c.p.c. prevede il reclamo al giudice dell’esecuzione avverso gli atti del professionista delegatoDelegazioneOperazione con cui un soggetto (delegante) assegna a un altro (delegato) il compito di effettuare una prestazione a favore di un terzo (delegatario) (artt. 1268-1271 c.c.). Può essere cumulativa o liberatoria, di debito o di pagamento.Leggi il lemma completo →. L’art. 591 ter c.p.c. consente alle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → e agli interessati di proporre reclamo al giudice dell’esecuzione contro gli atti del delegato alle operazioni di venditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo →.
Nel diritto della crisi d’impresaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo →, l’art. 51 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplina il reclamo avverso la sentenza che apre la liquidazioneIndennità di fine rapportoImporto dovuto dal datore al lavoratore subordinato al termine del rapporto (art. 2120 c.c.). Comunemente TFR, calcolato dividendo la retribuzione annua per 13,5.Leggi il lemma completo → giudiziale, da proporsi alla corte d’appello. L’art. 124 CCII prevede il reclamo avverso i decreti del giudice delegato.
Nel diritto di famiglia, il reclamo alla corte d’appello è il mezzo ordinario di impugnazione avverso i provvedimenti del tribunale in materia di separazioneSeparazione personaleIstituto che determina l'attenuazione del vincolo coniugale con cessazione degli obblighi di coabitazione e attenuazione di quelli di assistenza, pur mantenendo in vita il matrimonio; può essere giudiziale, consensuale o di fatto.Leggi il lemma completo →, divorzioDivorzioIstituto che determina lo scioglimento del matrimonio civile (o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario), pronunciato con sentenza quando sia venuta meno la comunione tra i coniugi e non sia possibile ricostituirla.Leggi il lemma completo →, responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → genitoriale e protezione dei minori (art. 473 bis.29 c.p.c.).
Aspetti processuali
Il reclamo si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente. Il termine per la proposizione varia a seconda della tipologia del provvedimento reclamato. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che il giudice del reclamo disponga diversamente. La decisione sul reclamo è generalmente pronunciata con ordinanza non ulteriormente reclamabile, salvo il ricorso per cassazioneRicorso per cassazioneMezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, per i motivi tassativi previsti dalla legge.Leggi il lemma completo → nei casi previsti dalla legge.
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