Il sequestro conservativoSequestroMisura cautelare diretta a sottrarre un bene alla disponibilità del titolare: giudiziario a tutela della controversia sul bene (art. 670 c.p.c.); conservativo a garanzia del credito (art. 671 c.p.c.).Leggi il lemma completo → è il provvedimento cautelare mediante il quale il giudice, su istanzaIstanzaRichiesta formale rivolta a un'autorità volta a ottenere un provvedimento. Nel processo civile espressione del principio della domanda (art. 99 c.p.c.).Leggi il lemma completo → del creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → che abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, sottopone a vincolo di indisponibilità i beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → mobili o immobili del debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → o le somme e le cose a lui dovute (art. 671 c.p.c.).
I presupposti sono: il fumus boni iurisFumus boni jurisSommaria verosimiglianza del diritto vantato dal ricorrente, presupposto per la concessione delle misure cautelari accanto al periculum in mora (art. 669-sexies c.p.c.).Leggi il lemma completo → (verosimile esistenza del credito) e il periculum in moraPericulum in moraRischio di pregiudizio irreparabile al diritto durante il tempo necessario a ottenere una pronuncia di merito, presupposto della tutela cautelare accanto al fumus boni iuris.Leggi il lemma completo → (fondato timore che il debitore possa disporre dei propri beni sottraendoli alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c.).
Il sequestro conservativo si converte in pignoramentoPignoramentoAtto iniziale dell'espropriazione forzata con cui si individuano e vincolano i beni del debitore destinati al soddisfacimento del creditore (artt. 491-497 c.p.c.).Leggi il lemma completo → quando il creditore sequestratario ottiene sentenza di condanna esecutiva (art. 686 c.p.c.), assicurando così la fruttuosità dell’esecuzione forzataTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo → senza necessità di un nuovo atto di pignoramentoPignoramentoAtto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata, consistente nell'ingiunzione al debitore di astenersi da atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'esecuzione. Disciplinato dagli artt. 491 e ss. del codice di procedura civile.Leggi il lemma completo →.
Nel processo penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo →, il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.) è disposto dal giudice penale a garanzia del risarcimento del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → e delle spese di giustizia, sui beni dell’imputato o del responsabile civile.
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