Il sequestro giudiziario è il provvedimento cautelare con il quale il giudice ordina la custodiaCustodeSoggetto che detiene una cosa con l'obbligo di conservarla ed impedire danni a terzi. Responsabile oggettivamente ex art. 2051 c.c. salvo prova del caso fortuito.Leggi il lemma completo → di beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → e sia opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea (art. 670 c.p.c.).

Il sequestro giudiziario ha funzione conservativa: mira a preservare l’integrità e la consistenza dei beni controversi in attesa della definizione della lite sulla titolarità del diritto.

I presupposti sono: la controversiaControversiaConflitto fra due o più soggetti aventi opposte pretese relative a un rapporto giuridico, risolto mediante giurisdizione, arbitrato o strumenti di ADR (mediazione, negoziazione assistita, transazione).Leggi il lemma completo → sulla proprietà o il possessoPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → del bene (fumus boni iurisFumus boni jurisSommaria verosimiglianza del diritto vantato dal ricorrente, presupposto per la concessione delle misure cautelari accanto al periculum in mora (art. 669-sexies c.p.c.).Leggi il lemma completo →); l’opportunità della custodia, ossia il rischio che il bene sia deteriorato, disperso, alienato o sottratto nelle more del giudizio (periculum in moraPericulum in moraRischio di pregiudizio irreparabile al diritto durante il tempo necessario a ottenere una pronuncia di merito, presupposto della tutela cautelare accanto al fumus boni iuris.Leggi il lemma completo →).

Il giudice nomina un custode, determinandone i poteri di amministrazione. Il sequestro giudiziario si distingue dal sequestro conservativoSequestroMisura cautelare diretta a sottrarre un bene alla disponibilità del titolare: giudiziario a tutela della controversia sul bene (art. 670 c.p.c.); conservativo a garanzia del credito (art. 671 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 671 c.p.c.), che ha funzione di garanzia patrimoniale e mira ad assicurare al creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → la fruttuosità dell’esecuzione forzataTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo →.

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