Rei vindicatio

Apr 17, 2026

Rei vindicatio (lett. “rivendicazione della cosa”) è l’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → reale per eccellenza, con cui il proprietario non possessorePossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → chiede la condanna alla restituzione della cosa nei confronti del possessore non proprietario (art. 948 c.c.).

L’azione di rivendicazione presuppone la provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo → della proprietà da parte dell’attoreAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo → (onus probandiActore non probante, reus absolviturBrocardo latino secondo cui, se l'attore non fornisce la prova dei fatti costitutivi della domanda, il convenuto deve essere assolto; espressione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).Leggi il lemma completo →): il rivendicante deve dimostrare il proprio diritto di proprietà, con la difficoltà della c.d. probatio diabolicaActio petitoriaCategoria delle azioni a tutela della proprietà e dei diritti reali, comprendente la rivendica (art. 948 c.c.), la negatoria (art. 949 c.c.) e il regolamento di confini (art. 950 c.c.).Leggi il lemma completo →. L’azione è imprescrittibile (art. 948, comma 3, c.c.), salvi gli effetti dell’usucapioneUsucapioneModo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali per possesso continuato: requisiti, termini ordinari e abbreviati, interruzione, sospensione e accertamento.Leggi il lemma completo →. Si distingue dall’azione possessoria (che tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → il fatto del possessoPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo →), dall’azione negatoriaActio negatoria servitutisAzione reale con cui il proprietario chiede l'accertamento dell'inesistenza di diritti reali di godimento (servitù, usufrutto) vantati da terzi sul proprio fondo (art. 949 c.c.).Leggi il lemma completo → (che nega diritti altrui sulla cosa) e dall’azione confessoriaActio confessoriaAzione reale con cui il titolare di una servitù prediale fa accertare l'esistenza del proprio diritto contro chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio (art. 1079 c.c.).Leggi il lemma completo → (che accerta un diritto reale limitato).

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