Definizione
Il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → di assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → ad esso prodotto da un sinistroInfortunioEvento lesivo da causa fortuita, violenta ed esterna. Rileva per l'assicurazione privata (art. 1882 c.c.) e per la tutela INAIL contro gli infortuni sul lavoro.Leggi il lemma completo → (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una renditaRenditaContratto con obbligo di prestazione periodica: perpetua (con diritto di riscatto) o vitalizia (aleatoria, per la durata della vita del beneficiario) (artt. 1861-1881 c.c.).Leggi il lemma completo → al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita): art. 1882 c.c. È disciplinato dagli artt. 1882-1932 c.c. e dal Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), che ha riordinato l’intera materia. La sua funzione è quella di trasferire un rischio aleatorio dall’assicurato all’impresaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo → assicuratrice, in cambio di un corrispettivo economicamente determinato (premio).
Caratteri del contratto
Il contratto di assicurazionePolizzaDocumento probatorio del contratto di assicurazione; per estensione, il contratto stesso contro danni o sulla vita (artt. 1882 ss. c.c.).Leggi il lemma completo → è aleatorio, oneroso, a esecuzione continuata o periodica, di durata e di adesione: l’attività assicurativa è infatti riservata alle imprese autorizzate (art. 11 cod. ass.) e si svolge prevalentemente mediante condizioni generali di contrattoCondizioni generali di contrattoClausole predisposte unilateralmente da un contraente per regolare uniformemente una serie indefinita di rapporti, efficaci se conosciute o conoscibili dall'altro (art. 1341 c.c.).Leggi il lemma completo → predisposte unilateralmente. La formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → scritta è richiesta ad probationemAd probationemLocuzione latina ("a fini di prova") che qualifica la forma richiesta dalla legge non per la validità dell'atto ma per la sua dimostrabilità in giudizio, in contrapposizione alla forma ad substantiam.Leggi il lemma completo → (art. 1888 c.c.), salvi i casi in cui leggi speciali la richiedano ad substantiamAd substantiamLocuzione latina ("per la sostanza") che qualifica la forma richiesta a pena di nullità come requisito essenziale di validità dell'atto giuridico (art. 1325, n. 4, c.c.).Leggi il lemma completo → (assicurazione marittima, alcune forme di assicurazione obbligatoria).
Assicurazione contro i danni
L’assicurazione contro i danni (artt. 1904-1918 c.c.) ha funzione indennitaria: l’assicuratore non può essere tenuto a corrispondere un’indennità superiore al valore della cosa assicurata o all’entità effettiva del danno (principio indennitarioIndennizzoSomma dovuta a compensazione di un pregiudizio derivante da atto lecito o previsione normativa, distinta dal risarcimento da illecito.Leggi il lemma completo →, art. 1908 c.c.). Vi rientrano l’assicurazione contro l’incendio, il furto, i danni alle merci, i danni da circolazione di veicoli, la responsabilità civileResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 1917-1918 c.c.). Particolare rilievo assume l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto (artt. 122 ss. cod. ass.), che attribuisce al terzo danneggiato un’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → diretta nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile.
Assicurazione sulla vita
L’assicurazione sulla vita (artt. 1919-1927 c.c.) è caratterizzata dal collegamento dell’evento al corso della vita umana (morteMorteCessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, alla quale l'ordinamento collega l'estinzione della capacità giuridica e l'apertura della successione mortis causa (art. 456 c.c.). Accertata ex L. 578/1993; rileva pure la morte presunta (art. 58 c.c.).Leggi il lemma completo →, sopravvivenza, eventi misti). Non ha natura indennitaria ma di capitalizzazione assicurativa: l’importo dovuto dall’assicuratore è quello convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo →, indipendentemente dall’effettiva entità del pregiudizio economico. Può essere stipulata sulla vita propria (art. 1919, comma 1, c.c.) o su quella di un terzo (con il consenso scritto di quest’ultimo, art. 1919, comma 2, c.c.). Il contratto può prevedere la designazione di un terzo beneficiarioAmministrazione di sostegnoMisura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, flessibile e proporzionata, introdotta dalla l. 6/2004 (artt. 404-413 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1920 c.c.), che acquista un diritto proprio nei confronti dell’assicuratore.
Surrogazione e rivalsa
L’art. 1916 c.c. attribuisce all’assicuratore che ha pagato l’indennità il diritto di surrogarsi, fino alla concorrenzaConcorrenzaConfronto competitivo fra imprenditori sul mercato. Disciplinata dagli artt. 2596-2601 c.c. per la concorrenza sleale e il patto di non concorrenza, dalla L. 287/1990 per la tutela antitrust.Leggi il lemma completo → dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile. Si trattaCambialeTitolo di credito all'ordine, formale, autonomo e astratto, con il quale una persona ordina (cambiale tratta) o promette (vaglia cambiario) il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un'altra persona o all'ordine di questa (R.D. 1669/1933). Costituisce titolo esecutivo se in regola con il bollo (art. 63 l. camb.).Leggi il lemma completo → di una surrogazione legaleSurrogazioneIstituto per cui un terzo che paga il debito altrui subentra nei diritti del creditore soddisfatto con privilegi, garanzie e accessori (artt. 1201-1205 c.c.). Può operare per volontà del creditore, del debitore o per legge.Leggi il lemma completo → ex legeEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo →, che opera automaticamente con il pagamentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → e si pone a presidio della funzione indennitaria del contratto: evita che l’assicurato cumuli indennità e risarcimento del danno e consente all’assicuratore di rivalersi sul soggetto effettivamente responsabile.
Giurisprudenza modenese
- Contratto di assicurazione — Clausole di delimitazione del rischio e giudizio di vessatorietà
- Annullamento del contratto di assicurazione — Reticenza dell’assicurato e onere della prova
- Assicurazione — Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato ex art. 1892 c.c.
- Assicurazione r.c. del medico — Clausola claims made e limitazione dell’indennizzo
- Assicurazione per invalidità permanente da malattia — Inapplicabilità della clausola sulla fase acuta
- Assicurazione sulla vita — Onere della prova dell’evento indennizzabile e cause di esclusione
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