Rendita

Apr 17, 2026

La rendita è il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → con il quale una parte (debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → della rendita) si obbliga a corrispondere all’altra (creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → della rendita) una prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → periodica in denaro o in natura, a fronte della cessione di un capitale o del trasferimento di un bene immobile o mobile. Il codice civile disciplina la rendita perpetua e la rendita vitalizia (artt. 1861-1881 c.c.).

La rendita perpetua (artt. 1861-1871 c.c.) impone al debitore l’obbligo di pagare una prestazione periodica senza limite di tempo. Il debitore ha però sempre il diritto di riscattare la rendita, liberandosi dall’obbligo mediante il rimborso del capitale (art. 1865 c.c.).

La rendita vitalizia (artt. 1872-1881 c.c.) è costituita per la durata della vita del beneficiarioAmministrazione di sostegnoMisura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, flessibile e proporzionata, introdotta dalla l. 6/2004 (artt. 404-413 c.c.).Leggi il lemma completo → o di un’altra persona designata. La rendita vitalizia può essere costituita a titolo oneroso o gratuito (per donazioneDonazioneContratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo un'obbligazione. Richiede l'atto pubblico con due testimoni, salvo donazioni di modico valore.Leggi il lemma completo → o testamentoTestamentoAtto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Può essere olografo, pubblico o segreto. Disciplinato dagli artt. 587-623 del codice civile.Leggi il lemma completo →). È un contratto aleatorio: l’incertezza sulla durata della vita umana ne costituisce l’alea essenziale.

La rendita vitalizia è nulla se costituita per la durata della vita di persona già defunta al tempo del contratto o che sia morta entro trenta giorni per malattia già esistente (art. 1876 c.c.).

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