Definizione
L’associazione è un ente collettivo a struttura aperta, costituito dall’accordo di una pluralità di persone (associati) che mettono in comune attività o risorse per il perseguimento di uno scopo comune di natura non lucrativa, di carattere ideale, culturale, sportivo, ricreativo, politico, religioso o sociale. La disciplina generale è contenuta negli artt. 14-42 c.c., nel Libro I, Titolo II, dedicato alle persone giuridiche.
L’associazione si distingue dalla societàSocietàContratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).Leggi il lemma completo → per l’assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → dello scopo di lucro soggettivo (ripartizione degli utili tra i soci) e dalla fondazioneFondazioneEnte non profit dotato di personalità giuridica caratterizzato dalla destinazione di un patrimonio a uno scopo di utilità pubblica (artt. 14-35 c.c., d.P.R. 361/2000, d.lgs. 117/2017).Leggi il lemma completo → per la sua struttura associativa, fondata sul gruppo di persone (elemento personale) anziché su un patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → destinato a uno scopo (elemento patrimoniale).
Associazioni riconosciute e non riconosciute
Il codice civile distingue due grandi categorie:
- Associazioni riconosciute (artt. 14-35 c.c.): acquistano la personalità giuridicaCapacità giuridicaAttitudine generale di un soggetto a essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, riconosciuta dall'art. 1 c.c. dal momento della nascita. Si distingue dalla capacità di agire, che attiene all'idoneità a compiere validamente atti giuridici.Leggi il lemma completo → mediante il riconoscimento, oggi attribuito tramite iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto presso le Prefetture (d.P.R. 361/2000). Sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta: per le obbligazioni sociali risponde unicamente il patrimonio dell’ente.
- Associazioni non riconosciute (artt. 36-38 c.c.): non hanno personalità giuridica. L’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune; rispondono inoltre personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (art. 38 c.c.).
Atto costitutivo, organi e funzionamento
L’atto costitutivo dell’associazione riconosciuta deve risultare da atto pubblico e contenere gli elementi essenziali indicati dall’art. 16 c.c.: denominazioneRagione socialeNome sotto il quale opera una società di persone (artt. 2292, 2314 c.c.): funzione individuatrice, disciplina nelle società di persone e differenze con denominazione sociale e ditta.Leggi il lemma completo →, scopo, patrimonio, sede, norme sull’ordinamento interno, sui diritti e obblighi degli associati e sulle condizioni della loro ammissione.
Gli organi necessari sono l’assembleaAssembleaOrgano collegiale, deliberativo e a composizione variabile di un ente associativo o societario, attraverso il quale si forma la volontà comune dei suoi membri (soci, partecipanti, condòmini).Leggi il lemma completo → degli associati e gli amministratori. L’assemblea ha competenza sulle decisioni fondamentali (approvazione del bilancioBilancioDocumento contabile che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (artt. 2423-2435-ter c.c.). Composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.Leggi il lemma completo →, nomina e revocaAutotutelaPotere dell'amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti, annullandoli o revocandoli d'ufficio, senza ricorrere al giudice.Leggi il lemma completo → degli amministratori, modifiche statutarie, scioglimento) e delibera secondo le maggioranze previste dall’art. 21 c.c. Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme sul mandatoMandatoContratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Può essere con o senza rappresentanza. Si estingue per revoca, rinunzia, morte o compimento dell'affare.Leggi il lemma completo → (art. 18 c.c.).
L’associato può recedere se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato (art. 24 c.c.); può essere escluso dall’assemblea per gravi motivi. Le quote associative non sono trasmissibili, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo (art. 24, c. 1, c.c.).
Estinzione e devoluzione del patrimonio
L’associazione si estingue per le cause previste nell’atto costitutivo, per il raggiungimento dello scopo, per la sua sopravvenuta impossibilità, per il venir meno di tutti gli associati o per deliberazione dell’assemblea (art. 27 c.c.). Segue la liquidazioneIndennità di fine rapportoImporto dovuto dal datore al lavoratore subordinato al termine del rapporto (art. 2120 c.c.). Comunemente TFR, calcolato dividendo la retribuzione annua per 13,5.Leggi il lemma completo → del patrimonio (art. 30 c.c.) e la sua devoluzione secondo quanto stabilito dall’atto costitutivo o, in mancanza, secondo la deliberazione dell’autorità governativa, ad altri enti con finalità analoghe (art. 31 c.c.).
Enti del Terzo Settore (ETS)
Il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ha introdotto una disciplina speciale per le associazioni che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si iscrivono nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Tra le forme tipiche figurano le Associazioni di Promozione Sociale (APS), le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni Sportive Dilettantistiche. Per gli ETS associativi non riconosciuti, l’iscrizione al RUNTS comporta l’acquisto della personalità giuridica con regime di responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → patrimoniale limitata.
Giurisprudenza modenese
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- Adesione ad associazione sportiva – rapporto a tempo indeterminato – esclusione della natura vessatoria della clausola sulla durata
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