Assemblea

Apr 13, 2026

Definizione

L’assemblea è l’organo collegiale, deliberativo e a composizione variabile di un ente associativoAssociazioneEnte collettivo a struttura aperta costituito da una pluralità di persone per il perseguimento di uno scopo non lucrativo (artt. 14-42 c.c.). Si distingue tra associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica, e associazioni non riconosciute, prive di autonomia patrimoniale perfetta.Leggi il lemma completo → o societario, attraverso il quale si formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → la volontà comune dei suoi membri (soci, partecipanti, condòmini). Costituisce manifestazione del principio democratico e maggioritario nelle organizzazioni di tipo collettivo: le decisioni assunte secondo le procedure e le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto vincolano tutti i partecipanti, anche dissenzienti, assenti o astenuti. L’ordinamento conosce numerose figure di assemblea, ciascuna con propria specifica disciplina: assemblea della società per azioni e a responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → limitata, assemblea di condominioCondominioForma speciale di comunione forzosa sulle parti comuni di un edificio, caratterizzata dall'inscindibile legame tra proprietà esclusiva e comproprietà delle parti comuni (artt. 1117-1139 c.c.).Leggi il lemma completo →, assemblea delle associazioni e fondazioni, assemblea cooperativa.

Assemblea della società per azioni

L’assemblea della s.p.a. (artt. 2363-2379-ter c.c.) si distingue, in relazione all’oggetto, in ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria approva il bilancioBilancioDocumento contabile che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (artt. 2423-2435-ter c.c.). Composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.Leggi il lemma completo →, nomina e revocaAutotutelaPotere dell'amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti, annullandoli o revocandoli d'ufficio, senza ricorrere al giudice.Leggi il lemma completo → gli amministratori e il collegio sindacale, delibera sulle altre materie a essi attribuite dalla legge e sulla responsabilità degli amministratoriResponsabilità degli amministratoriResponsabilità personale degli amministratori di società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri di diligenza, verso la società, i creditori sociali e i singoli soci o terzi (artt. 2392-2395 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2364 c.c.). L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori, sull’emissione di obbligazioni e sulle altre materie attribuite dalla legge alla sua competenza (art. 2365 c.c.). Le delibere sono assunte secondo i quorum costitutivoQuorumSoglia minima di presenze o voti per la validità di un atto collegiale: quorum costitutivo e deliberativo nell'assemblea condominiale, societaria e nel referendum.Leggi il lemma completo → e deliberativo previsti dalla legge o dallo statuto (artt. 2368-2369 c.c.) e devono risultare da verbale (art. 2375 c.c.).

Assemblea della società a responsabilità limitata

Nella s.r.l. la disciplina è più snella e flessibile (artt. 2479-2479-ter c.c.). Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo che lo statuto preveda diversamente per le materie più importanti. La riunione assembleare è obbligatoria solo per le decisioni di particolare rilievo (art. 2479, comma 4, c.c.).

Assemblea di condominio

L’assemblea condominiale (artt. 1135-1138 c.c., come modificati dalla l. 11 dicembre 2012, n. 220) è l’organo deliberativo del condominio. Si distingue in ordinaria (annuale, per l’approvazione del rendiconto e del preventivo) e straordinaria (per le altre questioni). I quorum costitutivi e deliberativi sono indicati dall’art. 1136 c.c., che li differenzia in relazione alla natura della delibera (ordinaria, innovazioni, alienazioni, modifiche del regolamento). Le delibere sono impugnabili nei terminiTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → e con le modalità di cui all’art. 1137 c.c.

Invalidità delle delibere assembleari

Le deliberazioni assembleari possono essere viziate da nullitàNullitàForma più grave di invalidità del contratto, che opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e imprescrittibile. Prevista per violazione di norme imperative, illiceità o difetto di elementi essenziali (artt. 1418-1424 c.c.).Leggi il lemma completo → (per impossibilità o illiceità dell’oggetto) o annullabilitàAnnullabilitàForma di invalidità del contratto per vizi del consenso (errore, violenza, dolo) o incapacità, azionabile solo dalla parte interessata ed entro termini di prescrizione (artt. 1425-1446 c.c.).Leggi il lemma completo → (per violazioni di legge o di statuto, vizi di convocazione, difettoVizi (difetti)Imperfezioni materiali della cosa venduta che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, per le quali il venditore è tenuto a prestare garanzia ai sensi degli artt. 1490 e ss. del codice civile.Leggi il lemma completo → di quorum). La disciplina varia in funzione del tipo di assemblea: per le società di capitaliSocietàContratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).Leggi il lemma completo → si distingue tra delibere nulle (art. 2379 c.c.) e annullabili (artt. 2377-2378 c.c.); per il condominio i vizi sono fatti valere con l’impugnazioneImpugnazioneStrumento processuale con cui si chiede il riesame di un provvedimento (artt. 323-408 c.p.c.: appello, cassazione, revocazione, opposizione di terzo). In senso sostanziale, azione di contestazione di delibere, testamenti, rinunzie ereditarie.Leggi il lemma completo → ex art. 1137 c.c.

Giurisprudenza modenese

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