Il consorzio è il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → disciplinato dagli artt. 2602-2620 c.c. con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
I consorzi si distinguono in: consorzi con attività interna, che regolano i rapporti tra i consorziati (es. contingentamento della produzione, ripartizione di zone); consorzi con attività esterna, che svolgono attività con i terzi per conto dei consorziati (artt. 2612-2615-bis c.c.), dotati di un ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → destinato a svolgere attività con i terzi e iscritti nel registro delle imprese.
Il consorzio con attività esterna gode di autonomia patrimoniale: per le obbligazioni assunte dall’organo consortile per conto dei consorziati, rispondono solidalmente il fondo consortile e i singoli consorziati (art. 2615 c.c.).
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