L’associazioneAssociazioneEnte collettivo a struttura aperta costituito da una pluralità di persone per il perseguimento di uno scopo non lucrativo (artt. 14-42 c.c.). Si distingue tra associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica, e associazioni non riconosciute, prive di autonomia patrimoniale perfetta.Leggi il lemma completo → in partecipazione è il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → disciplinato dagli artt. 2549-2554 c.c. con cui l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della propria impresaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo → o di uno o più affari, in cambio di un determinato apporto (in denaro, beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → o prestazioni).
L’associato partecipa agli utili e alle perdite nella misura convenuta, ma le perdite non possono superare il valore del suo apporto (art. 2553 c.c.). La gestione dell’impresa spetta esclusivamente all’associante; l’associato ha solo diritto al rendiconto e al controllo.
L’associazione in partecipazione non dà luogo a un soggetto giuridico distinto e i terzi non acquistano diritti verso l’associato né questo verso i terzi. Si distingue dalla societàSocietàContratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).Leggi il lemma completo → per l’assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → di un patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → comune e di un’organizzazione societaria.
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