Definizione
Espressione latina che significa «male in cambio del beneBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo →», ossia rendere un dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → a chi ha fatto del bene. Nel lessico giuridico il brocardo evoca il divieto di abusare della fiduciaPactum fiduciaeAccordo interno con cui il fiduciante trasferisce un bene al fiduciario affinché lo gestisca o lo ritrasferisca; vincola solo obbligatoriamente, fondandosi sulla fiducia cum creditore o cum amico.Leggi il lemma completo → altrui e il principio per cui chi ha ricevuto un beneficio non deve arrecare pregiudizio al benefattore. L’espressione sintetizza un principio etico-giuridico di lealtà e correttezza nei rapporti tra i soggetti.
Disciplina normativa
Il principio non trova una codificazione espressa nel codice civile, ma si riconnette ai doveri generali di buona fede oggettivaBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → e correttezza che informano l’intero sistema delle obbligazioni. L’art. 1175 c.c. impone al debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → e al creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → di comportarsi secondo le regole della correttezza; l’art. 1375 c.c. prescrive l’esecuzione del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → secondo buona fede; l’art. 1337 c.c. sancisce il dovere di buona fede nelle trattativeTrattativeFase precontrattuale di negoziazione dell'accordo, regolata dal principio di buona fede ex art. 1337 c.c. La rottura ingiustificata fonda responsabilità precontrattuale (interesse negativo).Leggi il lemma completo → precontrattuali. Il principio informa altresì il divieto di abuso del dirittoAbusoEsercizio formalmente legittimo ma sviato di un diritto o potere: abuso del diritto, abuso del processo, abuso di posizione dominante, abuso di dipendenza economica e abuso edilizio.Leggi il lemma completo →, elaborato dalla giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → come applicazione del principio di buona fede oggettiva: chi esercita un diritto in modo contrario allo scopo per cui è stato riconosciuto, o con modalità che arrecano un danno sproporzionato alla controparte, agisce in violazione del dovere di correttezza.
Caratteri essenziali
- Il brocardo esprime un principio di lealtà nei rapporti giuridici: chi ha ricevuto una prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → favorevole (un beneficio, una liberalità, una concessione) non deve approfittare della posizione acquisita per arrecare danno al benefattore.
- Si ricollega alla dottrina dell’abuso del dirittoAbuso del dirittoPrincipio per cui l'esercizio di un diritto formalmente conforme alla norma è illecito se contrario a buona fede e correttezza o per finalità diverse da quelle riconosciute (artt. 1175, 833 c.c.).Leggi il lemma completo →: l’esercizio di una facoltà giuridica in modo contrario alla buona fede può configurare un illecito civile.
- Opera come criterio interpretativo e valutativo della condotta delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → nei rapporti obbligatori, contrattuali e precontrattuali.
Ambito applicativo
Il principio rileva nelle controversie in materia di responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → precontrattuale (art. 1337 c.c.), di inadempimentoInadempimentoMancata, inesatta o tardiva esecuzione della prestazione (art. 1218 c.c.). Disciplina rimedi: risoluzione (art. 1453 c.c.), risarcimento, eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).Leggi il lemma completo → contrattuale connotato da slealtà e approfittamento, di abuso del diritto e di esercizio doloso o contrario a buona fede di facoltà contrattuali (recessoRecessoDiritto potestativo di una parte di sciogliersi unilateralmente dal vincolo contrattuale, esercitabile nei casi previsti dalla legge o dal contratto (artt. 1373-1374 c.c.).Leggi il lemma completo →, eccezioni, condizioni). La giurisprudenza ha fatto applicazione del principio anche in materia societaria (abuso della maggioranza, esercizio del diritto di voto in conflitto di interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo →) e nei rapporti fiduciari in genere.
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