L’abuso di posizione dominanteAbusoEsercizio formalmente legittimo ma sviato di un diritto o potere: abuso del diritto, abuso del processo, abuso di posizione dominante, abuso di dipendenza economica e abuso edilizio.Leggi il lemma completo → è la condotta anticoncorrenziale posta in essere da un’impresaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo → che, detenendo una posizione di forza nel mercato rilevante, sfrutta tale posizione per imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, limitare la produzione, ostacolare l’accesso di concorrenti al mercato o applicare condizioni diverse per prestazioni equivalenti.
Il divieto è sancito dall’art. 3 della l. 287/1990 nel diritto interno e dall’art. 102 TFUE nel diritto dell’Unione Europea. La posizione dominante in sé non è vietata: ciò che è illecito è il suo abuso.
Le principali condotte abusive comprendono: l’imposizione di prezzi predatori (inferiori ai costi) per eliminare i concorrenti; l’applicazione di prezzi eccessivi a dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → dei consumatori; il rifiuto ingiustificato di contrarre (refusal to deal); le clausole di esclusiva ingiustificate; e le pratiche di tying e bundling (venditaCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo → abbinata).
Le sanzioni possono raggiungere il 10% del fatturato totale dell’impresa. I soggetti danneggiati possono agire per il risarcimento del danno dinanzi al giudice ordinario (d.lgs. 3/2017, attuativo della direttiva 2014/104/UE in materia di private enforcement).
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