Reformatio in peius

Apr 17, 2026

Reformatio in peius (lett. “riforma in peggio”) indica il divieto per il giudice d’appello di riformare la sentenza impugnata in senso sfavorevole all’appellanteAttoreParte che propone la domanda giudiziale: atto di citazione, oneri di allegazione e prova, legittimazione attiva, interesse ad agire, domande nuove e rinuncia.Leggi il lemma completo →, aggravandone la posizione rispetto al primo grado.

Nel processo civile, il divieto opera quando l’appello sia stato proposto da una sola parte: il giudice non può pronunciare una sentenza più sfavorevole all’appellante di quella impugnata. Il principio è corollario del principio dispositivoDispositivoParte della sentenza in cui il giudice esprime il comando giurisdizionale accogliendo o respingendo le domande (art. 132 c.p.c.). In caso di contrasto con la motivazione, prevale quest'ultima.Leggi il lemma completo → e del tantum devolutum quantum appellatumTantum devolutum quantum appellatumPrincipio processuale per cui il giudice d'appello può conoscere solo delle questioni specificamente devolute con i motivi di gravame.Leggi il lemma completo →: il giudice d’appello decide nei limiti dei motivi di impugnazioneImpugnazioneStrumento processuale con cui si chiede il riesame di un provvedimento (artt. 323-408 c.p.c.: appello, cassazione, revocazione, opposizione di terzo). In senso sostanziale, azione di contestazione di delibere, testamenti, rinunzie ereditarie.Leggi il lemma completo →. Nel processo penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo →, l’art. 597, comma 3, c.p.p. sancisce espressamente il divieto: il giudice d’appello non può irrogare una penaSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → più grave quando abbia appellato il solo imputato.

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