Dispositivo

Apr 14, 2026

Definizione

Il dispositivo è la parte della sentenza in cui il giudice esprime il comando giurisdizionale, accogliendo o respingendo le domande delle parti. Costituisce la statuizione conclusiva del provvedimento, nella quale si concretizza la decisione e dalla quale promanano gli effetti del giudicato sostanziale e processuale. Il dispositivo è preceduto dall’intestazione, dalla narrativa dei fatti e dalla motivazione.

Il codice di procedura civile distingue il dispositivo dalla motivazione: l’art. 132 c.p.c. indica come requisiti della sentenza l’intestazione, la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione e, appunto, il dispositivo. La struttura binaria della sentenza — motivazione e dispositivo — corrisponde alla distinzione logica fra le ragioni della decisione e la decisione stessa. La mancanza o l’assoluta illogicità del dispositivo determina la nullità della sentenza (art. 156 e art. 161 c.p.c.).

Contenuto e tipologia del dispositivo

Il dispositivo può essere di accoglimento, di rigetto o di rito. Il dispositivo di accoglimento può avere contenuto di condanna (imposizione di una prestazione), di accertamento (dichiarazione di esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico) o costitutivo (produzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridica). Il dispositivo di rito dichiara inammissibilità, improcedibilità, nullità o difetto di giurisdizione o di competenza, senza pronunciarsi sul merito. Nel dispositivo il giudice statuisce anche sulle spese di lite (art. 91 c.p.c.) e su eventuali pronunce accessorie (provvisoria esecutorietà, pubblicazione della sentenza, nomina di consulente per la prosecuzione).

Contrasto fra motivazione e dispositivo

Una questione di rilievo ricorrente riguarda il contrasto fra motivazione e dispositivo della sentenza. La giurisprudenza distingue due ipotesi. Nell’ipotesi di contrasto apparente, quando dal complesso della sentenza risulti evidente un mero errore materiale o di compilazione, prevale la volontà del giudice desumibile dal contesto, con rettificazione dell’errore mediante il procedimento di correzione ex artt. 287 e ss. c.p.c. Nell’ipotesi di contrasto sostanziale, quando la divergenza renda obiettivamente incerta la volontà del giudicante, l’orientamento consolidato è nel senso della prevalenza della motivazione sul dispositivo, perché la motivazione esprime il percorso logico-argomentativo della decisione. La questione si pone sia nelle sentenze di primo grado, sia nelle pronunce d’appello, e può condurre al vizio deducibile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c.

Rapporti con la motivazione

Il dispositivo non può essere letto isolatamente, ma deve essere interpretato alla luce della motivazione che lo precede. La giurisprudenza insegna che il titolo esecutivo giudiziale si interpreta non solo sulla base del dispositivo, ma anche dei motivi della decisione, al fine di chiarire l’esatta portata precettiva del comando. Quando il dispositivo presenta formulazioni generiche o incerte, la motivazione costituisce strumento indispensabile per individuare il contenuto dell’ordine impartito al destinatario della sentenza.

Lettura e pubblicazione del dispositivo

Nel processo civile il dispositivo è contenuto nel corpo della sentenza e si considera emesso con il deposito della medesima in cancelleria (art. 133 c.p.c.). In alcuni riti speciali (ad esempio nel rito del lavoro ex art. 429 c.p.c. e nei riti analoghi) il dispositivo è letto pubblicamente all’udienza al termine della discussione, mentre la motivazione è depositata successivamente entro il termine di legge. L’anticipata lettura del dispositivo assolve funzione di celerità della decisione e vincola già il giudice al contenuto della statuizione, che non può più essere modificata nella successiva stesura della motivazione.

Correzione e revocazione

Gli errori materiali o di calcolo contenuti nel dispositivo possono essere corretti con il procedimento di correzione disciplinato dagli artt. 287-288 c.p.c. e 391-bis c.p.c., a condizione che non incidano sul contenuto decisorio. Se invece l’errore ha inciso sul contenuto della decisione, occorre esperire i mezzi di impugnazione: appello, ricorso per cassazione o revocazione. In caso di omessa pronuncia su una domanda, il rimedio è l’appello per vizio di ultra o extra petita o per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), non la correzione.

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