Il cartello (o intesa restrittiva della concorrenza) è l’accordo tra imprese concorrenti volto a eliminare o ridurre la concorrenza nel mercato attraverso la fissazione concordata dei prezzi, la ripartizione dei mercati, la limitazione della produzione o altre condotte collusive.
Nell’ordinamento italiano, le intese restrittiveConcorrenzaConfronto competitivo fra imprenditori sul mercato. Disciplinata dagli artt. 2596-2601 c.c. per la concorrenza sleale e il patto di non concorrenza, dalla L. 287/1990 per la tutela antitrust.Leggi il lemma completo → sono vietate dall’art. 2 della l. 287/1990 (legge antitrust), che proibisce gli accordi tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale.
A livello europeo, il divieto è sancito dall’art. 101 TFUE, che vieta gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza nel mercato interno.
Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto (art. 2, comma 3, l. 287/1990; art. 101, par. 2, TFUE). L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può irrogare sanzioni pecuniarie fino al 10% del fatturato totale dell’impresaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo →. Sono previsti programmi di leniency (clemenza) per le imprese che collaborano nella scoperta dei cartelli.
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