L’abuso del dirittoAbusoEsercizio formalmente legittimo ma sviato di un diritto o potere: abuso del diritto, abuso del processo, abuso di posizione dominante, abuso di dipendenza economica e abuso edilizio.Leggi il lemma completo → è il principio generale dell’ordinamento in forza del quale l’esercizio di un diritto soggettivo, pur formalmente conforme alla norma attributiva, è considerato illecito quando sia esercitato in modo contrario alla buona fede, ai principi di correttezzaBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo →, o per finalità diverse da quelle per le quali il diritto è stato riconosciuto.
Pur non essendo codificato in una norma generale nel codice civile, il divieto di abuso del diritto è ricavato dalla giurisprudenza dagli artt. 1175 c.c. (correttezza), 833 c.c. (divieto di atti emulativi) e dal principio di buona fede (artt. 1337, 1366, 1375 c.c.). La Cassazione ne ha fatto applicazione in materia contrattuale (recesso abusivo), societaria e nei rapporti di lavoro.
In materia tributaria, l’abuso del diritto è stato codificato dall’art. 10-bis della l. 212/2000 (Statuto del contribuenteContribuenteSoggetto passivo dell'obbligazione tributaria, tenuto al pagamento del tributo (art. 53 Cost.). Tutelato dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000).Leggi il lemma completo →), che lo identifica con le operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, e ne esclude la rilevanza penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo →.
A livello europeo, il divieto di abuso del diritto è riconosciuto dalla Corte di Giustizia UE come principio generale del diritto dell’Unione, applicabile tanto in materia fiscale (sentenza Halifax, C-255/02) quanto nel diritto privato.
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