L’elusione fiscale consiste nell’utilizzo di strumenti giuridici leciti, piegati ad un usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → improprio o atipico, al fine di conseguire un risparmio d’imposta non previsto dal legislatore, aggirando la ratio della norma tributaria senza violarla formalmente.
A differenza dell’evasione fiscaleEvasione fiscaleCondotta illecita di sottrazione al pagamento dei tributi mediante violazione diretta degli obblighi tributari, sanzionata penalmente e amministrativamente (d.lgs. 74/2000).Leggi il lemma completo →, l’elusione non comporta la violazione diretta di una norma tributaria, ma ne frustra lo spirito attraverso operazioni prive di sostanza economica. Il confine tra lecito risparmio d’imposta (tax planning) e condotta elusiva è tracciato dal requisito della sostanza economica dell’operazione.
L’art. 10-bis della l. 212/2000 (Statuto del contribuenteContribuenteSoggetto passivo dell'obbligazione tributaria, tenuto al pagamento del tributo (art. 53 Cost.). Tutelato dallo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000).Leggi il lemma completo →), introdotto dal d.lgs. 128/2015, ha codificato la disciplina dell’abuso del dirittoAbusoEsercizio formalmente legittimo ma sviato di un diritto o potere: abuso del diritto, abuso del processo, abuso di posizione dominante, abuso di dipendenza economica e abuso edilizio.Leggi il lemma completo → in materia tributaria, assorbendo la previgente normativa antielusiva. Sono considerati abusivi gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
L’abuso del dirittoAbuso del dirittoPrincipio per cui l'esercizio di un diritto formalmente conforme alla norma è illecito se contrario a buona fede e correttezza o per finalità diverse da quelle riconosciute (artt. 1175, 833 c.c.).Leggi il lemma completo →/elusione fiscale non è penalmente rilevante: l’art. 10-bis, comma 13, esclude espressamente la rilevanza penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → delle condotte abusive.
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