Definizione
La privacy, intesa nell’elaborazione giuridica continentale come riservatezza, è il diritto della persona fisica al controllo sulle informazioni che la riguardano e all’esclusione dei terzi dalla sfera della propria vita privata, familiare e personale. Il concetto, di matrice anglosassone (right to be let alone, Warren e Brandeis, 1890), si è progressivamente arricchito sino a comprendere il diritto alla protezione dei dati personali, oggi riconosciuto autonomamente dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quale diritto distinto rispetto alla mera riservatezza.
Disciplina normativa
Sul piano costituzionale rilevano l’art. 2 Cost. (diritti inviolabili dell’uomo), l’art. 13 Cost. (libertà personaleHabeas corpusIstituto di origine anglosassone di garanzia giurisdizionale della libertà personale contro la detenzione arbitraria. Nell'ordinamento italiano i suoi contenuti sono garantiti dall'art. 13 Cost.Leggi il lemma completo →), l’art. 14 Cost. (inviolabilità del domicilio) e l’art. 15 Cost. (libertà e segretezza della corrispondenza). In ambito europeo il diritto è presidiato dall’art. 8 CEDU (rispetto della vita privata e familiare) e dagli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza. La fonte primaria europea in materia di trattamento dei dati personali è il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), affiancato in Italia dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy), come modificato dal D.Lgs. 101/2018, dalla L. 124/2017 e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Sul piano civilistico vengono in rilievo gli artt. 5-10 c.c. sui diritti della personalità e l’art. 2043 c.c. quale clausolaClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo → generale di responsabilità aquilianaResponsabilità extracontrattualeResponsabilità che sorge in capo a chi, con fatto doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto, obbligandolo al risarcimento. Non presuppone un rapporto obbligatorio preesistente. Disciplinata dagli artt. 2043-2059 del codice civile.Leggi il lemma completo →.
Caratteri essenziali
- Diritto della personalità: assoluto, indisponibile, imprescrittibile e intrasmissibile, salva la tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → post-mortem da parte di congiunti e eredi.
- Doppia dimensione: riservatezza in senso negativo (esclusione dei terzi) e protezione dei dati personali in senso positivo (controllo sull’usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → delle informazioni).
- Bilanciamento con altri interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo →: il diritto cede di fronte al diritto di cronaca, all’esercizio di funzioni pubbliche, alla giustizia e alla sicurezza, secondo proporzionalità.
- Principi del trattamento: liceità, correttezzaBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo →, trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione (art. 5 GDPR).
- Tutela multilivello: presidio amministrativo (Garante), giurisdizionale (giudice ordinario), risarcitorio (art. 82 GDPR e art. 2050 c.c.) e penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 167 e ss. D.Lgs. 196/2003).
I diritti dell’interessato
Il GDPR riconosce all’interessato un articolato fascio di diritti: accesso ai propri dati (art. 15), rettifica (art. 16), cancellazione e oblioOblioDiritto della persona a non vedere indefinitamente riproposte informazioni risalenti che la riguardano. Codificato all'art. 17 GDPR (Reg. UE 2016/679), si traduce nel diritto alla cancellazione, deindicizzazione o aggiornamento dei dati personali divenuti non più attuali.Leggi il lemma completo → (art. 17), limitazione del trattamento (art. 18), portabilità dei dati (art. 20), opposizione (art. 21), divieto di decisioni automatizzate ivi compresa la profilazione (art. 22). L’esercizio si articola innanzi al titolare del trattamento, con possibilità di reclamoReclamoMezzo di impugnazione avverso provvedimenti in forma di ordinanza o decreto, previsto in sede cautelare (art. 669 terdecies c.p.c.), camerale (art. 739 c.p.c.), esecutiva e concorsuale (art. 51 CCII). Si distingue dall'appello per la struttura snella e l'assenza di effetto devolutivo pieno.Leggi il lemma completo → al Garante (art. 77 GDPR e artt. 140-bis e ss. D.Lgs. 196/2003) e di ricorso giurisdizionale ex art. 79 GDPR e art. 152 D.Lgs. 196/2003. Il danno patrimonialeDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → e non patrimoniale è risarcibile ex art. 82 GDPR.
Profili applicativi
Il diritto alla riservatezza opera trasversalmente nei rapporti di lavoro (con presidio del divieto di controllo a distanza ex art. 4 L. 300/1970 e dei limiti ai dati sanitari del lavoratore), nelle comunicazioni elettroniche (riservatezza della corrispondenza, anche e-mail e messaggistica istantanea), nei rapporti sanitari (consenso informatoConsenso informatoManifestazione di volontà con cui il paziente autorizza un trattamento sanitario dopo adeguata informazione. Espressione del diritto all'autodeterminazione terapeutica (artt. 2 e 32 Cost.; L. 219/2017).Leggi il lemma completo → al trattamento dei dati sulla salute, art. 9 GDPR), nei procedimenti giudiziari (anonimizzazione dei provvedimenti diffusi pubblicamente, art. 52 D.Lgs. 196/2003), nella sicurezza pubblica (videosorveglianza, biometria, profilazione algoritmica). La giurisprudenza CEDU e CGUE ha progressivamente esteso la tutela ai dati metaclinici, alle comunicazioni di massa e alla sorveglianza digitale.
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