Negotium claudicans

Apr 20, 2026

Definizione

Espressione latina che significa letteralmente «negozioNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → zoppo». Designa il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → concluso da un soggetto privo della piena capacità di agireCapacità di agireAttitudine della persona fisica a compiere validamente atti giuridici idonei a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive nella propria sfera. Si acquista, in via generale, con il compimento della maggiore età (art. 2 c.c.) e può essere limitata o esclusa per provvedimento giudiziale (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno).Leggi il lemma completo → (minore emancipatoEmancipatioAcquisto anticipato di limitata capacità di agire da parte del minore, conseguente al matrimonio autorizzato (art. 390 c.c.).Leggi il lemma completo →, inabilitatoInabilitazioneLimitazione parziale della capacità di agire (art. 415 c.c.) per infermità di mente non grave, prodigalità o abuso di alcolici/stupefacenti. Istituto divenuto residuale dopo l'introduzione dell'amministrazione di sostegno (L. 6/2004).Leggi il lemma completo →) o da un rappresentante in conflitto di interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo →, che è vincolante per la controparte capace ma annullabile su iniziativa del soggetto incapace o del rappresentato, determinando così una situazione di efficacia asimmetrica del vincolo contrattuale.

Disciplina normativa

La fattispecieFacti speciesLa fattispecie: situazione di fatto prevista dalla norma come presupposto degli effetti giuridici. Si distingue in astratta e concreta.Leggi il lemma completo → tipica del negotium claudicans si rinviene nella disciplina dell’annullabilitàAnnullabilitàForma di invalidità del contratto per vizi del consenso (errore, violenza, dolo) o incapacità, azionabile solo dalla parte interessata ed entro termini di prescrizione (artt. 1425-1446 c.c.).Leggi il lemma completo → del contratto per incapacità legale. Ai sensi dell’art. 1425 c.c., il contratto è annullabile se una delle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → era legalmente incapace di contrattare. L’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → di annullamento può essere propostaPropostaDichiarazione di volontà con cui si manifesta l'intenzione di concludere un contratto (artt. 1326-1336 c.c.): requisiti, revoca, proposta irrevocabile, offerta al pubblico.Leggi il lemma completo → soltanto dalla parte nel cui interesse è stabilita dalla legge (art. 1441 c.c.), ossia dal soggetto incapace o dal suo rappresentante legale. La controparte capace resta vincolata e non può agire per l’annullamento. Analoga asimmetria si produce nel contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato (art. 1394 c.c.) o dal falsus procuratorRappresentanzaIstituto in forza del quale un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo. Può essere legale o volontaria (artt. 1387-1399 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1399 c.c.).

Caratteri essenziali

  • Il contratto produce i propri effetti fin dalla conclusione, ma è esposto all’azione di annullamento riservata alla parte protetta (incapace o rappresentato).
  • L’annullabilità è relativa: soltanto la parte nel cui interesse è prevista la tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → può far valere il vizioVizi (difetti)Imperfezioni materiali della cosa venduta che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, per le quali il venditore è tenuto a prestare garanzia ai sensi degli artt. 1490 e ss. del codice civile.Leggi il lemma completo →, non la controparte capace né il giudice d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo →.
  • Il contratto può essere convalidato (art. 1444 c.c.) dalla parte legittimata all’annullamento, sanando il vizio e rendendo il vincolo definitivamente efficace per entrambe le parti.
  • L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni (art. 1442 c.c.).

Ambito applicativo

La figura ricorre nelle ipotesi di contratti stipulati da minori emancipati senza l’autorizzazione del curatoreCuratoreSoggetto nominato dall'autorità giudiziaria per amministrare un patrimonio o tutelare interessi determinati. Ricorre in più istituti (curatore speciale, dell'eredità giacente, dell'inabilitato, fallimentare).Leggi il lemma completo → per atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, da inabilitati senza il consenso del curatore, e più in generale in tutti i casi di annullabilità relativa in cui solo una parte del rapporto può chiedere la caducazione del vincolo. Si distingue dal contratto nullo, che è privo di effetti ab origineAb origineLocuzione latina ("dall'origine") che qualifica un vizio, un difetto o una condizione presenti sin dal momento della nascita dell'atto o del rapporto giuridico.Leggi il lemma completo → e la cui invalidità è rilevabile da chiunque vi abbia interesse e anche d’ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.).

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