Emancipatio

Apr 16, 2026

Emancipatio indica l’istituto giuridico mediante il quale il minore acquista un’anticipata, seppure limitata, capacità di agireCapacità di agireAttitudine della persona fisica a compiere validamente atti giuridici idonei a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive nella propria sfera. Si acquista, in via generale, con il compimento della maggiore età (art. 2 c.c.) e può essere limitata o esclusa per provvedimento giudiziale (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno).Leggi il lemma completo →, uscendo dalla potestàPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → genitoriale prima del raggiungimento della maggiore età.

Nel diritto vigente, l’emancipazione si consegue automaticamente con il matrimonioMatrimonioAtto giuridico e rapporto con cui due persone costituiscono una comunione materiale e spirituale di vita, assumendo reciprocamente diritti e doveri (art. 29 Cost.; artt. 79 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → del minore ultraquindicenne autorizzato dal tribunale (art. 390 c.c.). Il minore emancipato acquista una capacità di agireAmministrazione di sostegnoMisura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, flessibile e proporzionata, introdotta dalla l. 6/2004 (artt. 404-413 c.c.).Leggi il lemma completo → limitata: può compiere gli atti di ordinaria amministrazione senza l’assistenza del curatoreCuratoreSoggetto nominato dall'autorità giudiziaria per amministrare un patrimonio o tutelare interessi determinati. Ricorre in più istituti (curatore speciale, dell'eredità giacente, dell'inabilitato, fallimentare).Leggi il lemma completo →, mentre per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione necessita dell’autorizzazione del giudice tutelareTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → e dell’assistenza del curatore (art. 394 c.c.). Se il minore emancipato è autorizzato all’esercizio di un’impresa commercialeImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo →, acquista piena capacità di agireStatus personaeLa condizione giuridica della persona quanto alla capacità giuridica e di agire: minore età, interdizione, emancipazione.Leggi il lemma completo → anche per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione inerenti all’impresa (art. 397 c.c.).

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