Emancipatio indica l’istituto giuridico mediante il quale il minore acquista un’anticipata, seppure limitata, capacità di agire, uscendo dalla potestà genitoriale prima del raggiungimento della maggiore età.
Nel diritto vigente, l’emancipazione si consegue automaticamente con il matrimonio del minore ultraquindicenne autorizzato dal tribunale (art. 390 c.c.). Il minore emancipato acquista una capacità di agire limitata: può compiere gli atti di ordinaria amministrazione senza l’assistenza del curatore, mentre per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione necessita dell’autorizzazione del giudice tutelare e dell’assistenza del curatore (art. 394 c.c.). Se il minore emancipato è autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale, acquista piena capacità di agire anche per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione inerenti all’impresa (art. 397 c.c.).