Capitis deminutio (lett. “diminuzione della capacità”) nel diritto romano indicava la perdita o modificazione dello status giuridico della persona, articolata in tre gradi: maxima (perdita della libertà), media (perdita della cittadinanza) e minima (mutamento dello stato familiare).
Nel diritto moderno, l’espressione è utilizzata in senso traslato per indicare qualsiasi limitazione o riduzione della capacità giuridica o della sfera giuridica di un soggetto. Si parla di capitis deminutio con riferimento alle incapacità legali (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno), alle cause di incompatibilità e decadenza da cariche o funzioni, nonché alle ipotesi di limitazione della capacità di agire previste dalla legge. L’espressione ricorre anche nel linguaggio societario per indicare la riduzione dei diritti del socio.