Definizione

Brocardo latino che significa «chi erra non ha volontà», ossia la volontà viziata dall’erroreErroreFalsa rappresentazione della realtà che vizia il consenso (artt. 1427-1433 c.c.) rendendo il contratto annullabile se essenziale e riconoscibile. Rilevante anche nel testamento (artt. 624-625 c.c.) e nell'indebito (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo → non è una volontà giuridicamente valida. Esprime il principio per cui il consenso prestato per erroreVizi del consensoAnomalie nel processo di formazione della volontà negoziale che rendono il contratto annullabile: errore (artt. 1427-1433 c.c.), violenza (artt. 1434-1438 c.c.), dolo (artt. 1439-1440 c.c.).Leggi il lemma completo → non è idoneo a perfezionare validamente un negozio giuridicoNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo →, poiché manca la consapevole e libera determinazione del dichiarante.

Disciplina normativa

Nel codice civile italiano l’errore è causa di annullamento del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → quando sia essenziale e riconoscibile dall’altro contraente (art. 1428 c.c.). L’errore è essenziale quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto, sull’identità dell’oggetto della prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo →, su una qualità determinante del consenso o sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente (art. 1429 c.c.). L’errore è riconoscibile quando, in relazione al contenuto e alle circostanze del contratto, una persona di normale diligenzaBuon padre di famigliaModello astratto di diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni: la diligenza che impiegherebbe una persona di media avvedutezza, prudente e attenta posta nella stessa situazione del debitore (art. 1176, c. 1, c.c.). Per le obbligazioni professionali si applica la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, c. 2, c.c.Leggi il lemma completo → avrebbe potuto rilevarlo (art. 1431 c.c.).

Caratteri essenziali

  • L’errore che vizia il consenso deve essere essenziale (art. 1429 c.c.) e riconoscibile (art. 1431 c.c.): l’errore su motivi irrilevanti o non riconoscibile non dà luogo ad annullamento.
  • L’errore di dirittoEx legeLocuzione latina ("per legge") che qualifica un effetto giuridico che si produce automaticamente in forza di una disposizione di legge, senza necessità di un atto di volontà delle parti.Leggi il lemma completo → produce l’annullamento del contratto quando è stato la ragione unica o principale del consenso (art. 1429, n. 4, c.c.).
  • Il contratto annullabile per errore produce effetti fino alla pronuncia di annullamento; l’azioneDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → si prescrive in cinque anni dalla scoperta dell’errore (art. 1442 c.c.).

Ambito applicativo

Il principio rileva in tutte le ipotesi di vizioVizi (difetti)Imperfezioni materiali della cosa venduta che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, per le quali il venditore è tenuto a prestare garanzia ai sensi degli artt. 1490 e ss. del codice civile.Leggi il lemma completo → del consenso per errore, tanto nei contratti quanto negli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.). Trova applicazione anche in materia testamentaria: l’errore sul motivo della disposizione testamentariaTestamentoAtto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Può essere olografo, pubblico o segreto. Disciplinato dagli artt. 587-623 del codice civile.Leggi il lemma completo → ne comporta l’annullamento quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore (art. 624 c.c.).

Giurisprudenza modenese

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