Ius in re aliena

Apr 20, 2026

L’espressione ius in re aliena (diritto sulla cosaBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → altrui) designa la categoria dei diritti reali minori o diritti reali su cosa altrui, che attribuiscono al titolare facoltà di godimento o di garanzia su un bene di proprietà di un altro soggetto.

Il codice civile disciplina i seguenti iura in re aliena di godimento: la superficieSuperficieDiritto reale di edificare e mantenere una costruzione sul suolo altrui acquistandone la proprietà separatamente, in deroga all'accessione (artt. 952-956 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 952 c.c.), l’enfiteusiEnfiteusiDiritto reale di godimento su cosa altrui (artt. 957-977 c.c.) con obbligo di migliorare il fondo e pagare un canone. Ridimensionato dalle leggi di affrancazione 607/1966 e 1138/1970.Leggi il lemma completo → (art. 957 c.c.), l’usufruttoUsufruttoDiritto reale di godimento che attribuisce al titolare il diritto di godere della cosa altrui traendone ogni utilità, con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica. Disciplinato dagli artt. 978-1020 del codice civile.Leggi il lemma completo → (art. 978 c.c.), l’usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → (art. 1021 c.c.), l’abitazione (art. 1022 c.c.) e le servitùServitùPeso imposto sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.). Può essere coattiva o volontaria, si acquista per contratto, testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia.Leggi il lemma completo → prediali (art. 1027 c.c.). Tra quelli di garanzia: il pegnoPegnoDiritto reale di garanzia su beni mobili, universalità di mobili o crediti, che attribuisce al creditore il diritto di farsi pagare con prelazione sul ricavato della vendita della cosa data in pegno (artt. 2784-2807 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2784 c.c.) e l’ipotecaIpotecaDiritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare i beni vincolati e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. Può essere legale, giudiziale o volontaria. Disciplinata dagli artt. 2808-2899 del codice civile.Leggi il lemma completo → (art. 2808 c.c.).

Tali diritti si caratterizzano per tipicitàNumerus claususPrincipio della tipicità e tassatività: i diritti reali e certi istituti sono previsti in numero chiuso dalla legge e non possono essere creati dalle parti.Leggi il lemma completo →, assolutezza, immediatezza e inerenza alla cosa, e comprimono il contenuto del diritto di proprietà (ius in re propria).

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