Il diritto di sequela (o ius persequendi) è la caratteristica fondamentale dei diritti reali consistente nella facoltà del titolare di far valere il proprio diritto sul bene indipendentemente da chi ne abbia attualmente il possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → o la detenzione.
La sequela discende dall’assolutezza e dall’inerenza proprie dei diritti reali: il diritto “segue la cosaBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo →” nei successivi passaggi di proprietà o possessoPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → ed è opponibile erga omnesErga omnesEfficacia nei confronti di tutti. Propria dei diritti reali e di alcune sentenze. Si contrappone a inter partes.Leggi il lemma completo →. Così, il titolare di una servitù di passaggioServitùPeso imposto sopra un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.). Può essere coattiva o volontaria, si acquista per contratto, testamento, usucapione o destinazione del padre di famiglia.Leggi il lemma completo → (art. 1027 c.c.) può esercitarla anche contro il nuovo acquirente del fondo servente; il creditoreCreditoreSoggetto attivo dell'obbligazione, titolare del diritto di esigere dal debitore la prestazione dovuta (art. 1174 c.c.). Tutelato mediante azione surrogatoria, revocatoria e sequestro conservativo.Leggi il lemma completo → ipotecario (art. 2808 c.c.) può espropriare l’immobile anche se alienato a terzi.
La sequela distingue i diritti reali dai diritti di credito, che invece sono opponibili solo al debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo → (relatività).
Powered by Gestiolex