Lo ius tollendi è il diritto di separare e asportare le addizioni, i miglioramenti o le accessioni apportate a un bene altrui, riconosciuto a chi le abbia realizzate a proprie spese.
Nel codice civile lo ius tollendi è previsto a favore del conduttoreLocazioneContratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo. Disciplinata dagli artt. 1571-1614 del codice civile.Leggi il lemma completo → per le addizioni apportate alla cosaBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → locata (art. 1593 c.c.): alla cessazione del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo →, il conduttore può togliere le addizioni purché ciò non arrechi dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → alla cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenerle corrispondendo un’indennitàIndennizzoSomma dovuta a compensazione di un pregiudizio derivante da atto lecito o previsione normativa, distinta dal risarcimento da illecito.Leggi il lemma completo →. Analoga facoltà è riconosciuta all’usufruttuarioUsufruttoDiritto reale di godimento che attribuisce al titolare il diritto di godere della cosa altrui traendone ogni utilità, con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica. Disciplinato dagli artt. 978-1020 del codice civile.Leggi il lemma completo → (art. 986 c.c.) e al possessorePossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → di buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → (art. 1150 c.c.).
Il diritto incontra il limite del divieto di danneggiamento della cosa principale e può essere escluso quando le addizioni non siano separabili senza deterioramento.
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