Ius aedificandi

Apr 20, 2026

Lo ius aedificandiSuperficieDiritto reale di edificare e mantenere una costruzione sul suolo altrui acquistandone la proprietà separatamente, in deroga all'accessione (artt. 952-956 c.c.).Leggi il lemma completo → (diritto di edificare) è la facoltà, inerente al diritto di proprietà, di costruire sul proprio fondo, nei limiti stabiliti dalla legge, dai regolamenti edilizi e dagli strumenti urbanistici.

Nel diritto italiano, lo ius aedificandi non è un diritto autonomo ma una facoltà compresa nel contenuto del diritto di proprietà (art. 832 c.c.). Il suo esercizio è subordinato al rilascio del permesso di costruire (artt. 10 e ss. d.P.R. 380/2001, Testo UnicoReductio ad unumEspressione latina che indica la riconduzione di una pluralità di fonti, norme o situazioni a un assetto unitario e coerente, tipica delle operazioni di codificazione, dei testi unici e del riordino legislativo.Leggi il lemma completo → dell’Edilizia) e al rispetto delle norme sulle distanze tra costruzioni (artt. 873 e ss. c.c.).

Lo ius aedificandi può essere limitato da vincoli paesaggistici, storici, idrogeologici, o dalla disciplina del piano regolatore. La giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → ha chiarito che la conformazione urbanistica della proprietà, pur limitando lo ius aedificandi, non costituisce espropriazioneAblazionePrivazione autoritativa della proprietà o di altro diritto reale a favore della pubblica amministrazione per motivi di interesse generale. Sinonimo di espropriazione.Leggi il lemma completo → e non dà diritto a indennizzoIndennizzoSomma dovuta a compensazione di un pregiudizio derivante da atto lecito o previsione normativa, distinta dal risarcimento da illecito.Leggi il lemma completo →, salvo vincoli espropriativi sostanziali (Corte cost. 179/1999).

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