Definizione
Brocardo latino che significa «la ratifica equivale al mandato». Esprime il principio per cui l’approvazione successiva (ratihabitio) di un atto compiuto da un soggetto senza potere rappresentativo produce i medesimi effetti che si sarebbero prodotti se l’atto fosse stato compiuto in forza di un mandato originario, con efficacia retroattiva al momento del compimento dell’atto.
Disciplina normativa
Il principio è codificato nell’art. 1399 c.c. in materia di ratifica del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → concluso dal rappresentante senza potere (falsus procuratorRappresentanzaIstituto in forza del quale un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo. Può essere legale o volontaria (artt. 1387-1399 c.c.).Leggi il lemma completo →). Il contratto stipulato dal falso rappresentanteFalsus procuratorChi agisce in nome altrui senza poteri. Il contratto è inefficace, ma ratificabile dal rappresentato con effetto retroattivo (artt. 1398-1399 c.c.).Leggi il lemma completo → può essere ratificato dall’interessato, con le forme prescritte per la conclusione del contratto, e la ratifica ha effetto retroattivo, fatti salvi i diritti dei terzi (art. 1399, comma 2, c.c.). Analoga disciplina si rinviene nell’art. 1711, comma 1, c.c. per la ratifica degli atti del mandatarioMandatoContratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Può essere con o senza rappresentanza. Si estingue per revoca, rinunzia, morte o compimento dell'affare.Leggi il lemma completo → eccedenti i limiti del mandato, e nell’art. 2032 c.c. in materia di gestione di affariActio negotiorum gestorumAzione spettante al gestore di affari altrui per ottenere il rimborso delle spese e il ristoro delle obbligazioni assunte nella gestione utilmente iniziata (artt. 2028-2032 c.c.).Leggi il lemma completo → altrui, ove la ratifica del dominusEnfiteusiDiritto reale di godimento su cosa altrui (artt. 957-977 c.c.) con obbligo di migliorare il fondo e pagare un canone. Ridimensionato dalle leggi di affrancazione 607/1966 e 1138/1970.Leggi il lemma completo → produce effetti retroattivi equiparabili al mandato.
Caratteri essenziali
- La ratifica è un negozio giuridicoNegozio giuridicoDefinizione Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. È categoria di matrice dogmatica, non espressamente codificata, elaborata dalla dottrina tedesca...Leggi il lemma completo → unilaterale recettizio con il quale l’interessato fa propri gli effetti dell’atto compiuto in suo nome senza potere.
- Produce effetto retroattivo: gli effetti del contratto ratificato decorrono dal momento della sua originaria conclusione, non dalla ratifica (art. 1399, comma 2, c.c.).
- Deve rivestire la formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → prescritta per il contratto ratificato (art. 1399, comma 1, c.c.).
- Non può pregiudicare i diritti dei terzi che, nel frattempo, abbiano acquistato in buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo →.
Ambito applicativo
Il principio trova applicazione nelle ipotesi di contratti conclusi dal falsus procuratorRatificaDefinizione La ratifica è il negozio giuridico unilaterale con il quale un soggetto approva e fa propri gli effetti di un atto compiuto da altri in suo nome senza averne avuto il potere, ovvero con il quale si sana un atto anteriore invalid...Leggi il lemma completo →, nell’approvazione degli atti del mandatario eccedenti il mandato, nella ratifica della gestione di affari altruiGestione di affari altruiObbligazione nascente dalla legge per cui chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui è tenuto a continuarla (artt. 2028-2032 c.c.).Leggi il lemma completo → e, più in generale, in tutti i casi in cui un soggetto faccia propri gli effetti di un atto compiuto da altri nel suo interesse ma senza il suo preventivo consenso. Rileva anche in materia societaria, ove gli atti compiuti in nome della societàRagione socialeNome sotto il quale opera una società di persone (artt. 2292, 2314 c.c.): funzione individuatrice, disciplina nelle società di persone e differenze con denominazione sociale e ditta.Leggi il lemma completo → prima dell’iscrizione possono essere ratificati dalla societàSocietàContratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.).Leggi il lemma completo → stessa.
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