Gestione di affariActio negotiorum gestorumAzione spettante al gestore di affari altrui per ottenere il rimborso delle spese e il ristoro delle obbligazioni assunte nella gestione utilmente iniziata (artt. 2028-2032 c.c.).Leggi il lemma completo → altrui (negotiorum gestioNegotiorum gestioGestione di affari altrui: chi assume spontaneamente la gestione di un affare altrui è obbligato a continuarla (art. 2028 c.c.).Leggi il lemma completo →) è la fonte di obbligazione prevista dagli artt. 2028-2032 c.c. che sorge quando un soggetto (gestore), senza esservi obbligato e senza averne ricevuto incarico, assume consapevolmente la gestione di uno o più affari di un altro soggetto (interessato, o dominusEnfiteusiDiritto reale di godimento su cosa altrui (artt. 957-977 c.c.) con obbligo di migliorare il fondo e pagare un canone. Ridimensionato dalle leggi di affrancazione 607/1966 e 1138/1970.Leggi il lemma completo →).
Presupposti sono: l’assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → di un obbligo o di un mandatoMandatoContratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) (art. 1703 c.c.). Può essere con o senza rappresentanza. Si estingue per revoca, rinunzia, morte o compimento dell'affare.Leggi il lemma completo →; la consapevolezza di gestire un affare altrui (animusAnimusElemento soggettivo e volitivo dell'atto giuridico. Assume diverse declinazioni: animus donandi, possidendi, derelinquendi, novandi, confitendi.Leggi il lemma completo → aliena negotia gerendi); l’utilità iniziale della gestione (utiliter coeptum). Il gestore deve continuare la gestione finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da sé e deve condurla secondo la diligenza del buon padre di famigliaBuon padre di famigliaModello astratto di diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni: la diligenza che impiegherebbe una persona di media avvedutezza, prudente e attenta posta nella stessa situazione del debitore (art. 1176, c. 1, c.c.). Per le obbligazioni professionali si applica la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, c. 2, c.c.Leggi il lemma completo → (art. 2030 c.c.).
Se la gestione è stata utilmente iniziata, l’interessato deve adempiere le obbligazioni assunte dal gestore in suo nome e rimborsargli le spese necessarie e utili (art. 2031 c.c.). La ratificaRappresentanzaIstituto in forza del quale un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti diretti nella sfera giuridica di quest'ultimo. Può essere legale o volontaria (artt. 1387-1399 c.c.).Leggi il lemma completo → dell’interessato produce gli effetti del mandatoMandatoContratto con cui il mandatario si obbliga a compiere atti giuridici per conto del mandante, con o senza rappresentanza (artt. 1703 ss. c.c.).Leggi il lemma completo →, anche se la gestione non soddisfaceva i requisiti di legge (art. 2032 c.c.).
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