Definizione
Il mandato è il contratto con cui una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante), ai sensi dell’art. 1703 c.c. La disciplina codicistica è dettata dagli artt. 1703-1730 c.c. e distingue il mandato con rappresentanza (il mandatario agisce in nome del mandante ex artt. 1387 ss. c.c., con imputazione diretta degli effetti) dal mandato senza rappresentanza (il mandatario agisce in nome proprio, acquistando diritti e obblighi trasferiti poi al mandante). Il mandato si presume oneroso (art. 1709 c.c.), salvo diversa pattuizione; la prestazione del mandatario rientra nelle obbligazioni di mezzi, dovendo egli operare con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.).
Obbligazioni del mandatario (artt. 1710-1718 c.c.)
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), attenendosi alle istruzioni ricevute e informando il mandante delle circostanze sopravvenute. Deve rendere conto dell’operato (art. 1713 c.c.) e rimettere al mandante quanto ricevuto in esecuzione dell’incarico, compresi gli interessi e ogni utilità. Non può eccedere i limiti fissati nel mandato, salvi i casi in cui ragionevolmente si possa presumere la volontà del mandante (art. 1711 c.c.). Se conferito a più mandatari, il rapporto si disciplina secondo le regole della solidarietà o della disgiunzione risultanti dal contratto (art. 1716 c.c.).
Obbligazioni del mandante (artt. 1719-1721 c.c.)
Il mandante è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, il mandatario ha contratto in nome proprio (art. 1719 c.c.). Deve altresì rimborsare al mandatario le anticipazioni, corrispondere il compenso pattuito (o, in difetto, quello risultante dalle tariffe professionali o determinato dal giudice — art. 1709 c.c.) e risarcire i danni subiti dal mandatario a causa dell’incarico. Ha diritto di rivalsa nei confronti del mandatario per le somme che questi abbia ricevuto in conto dell’incarico.
Mandato con e senza rappresentanza
Nel mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, e gli effetti giuridici degli atti compiuti si producono direttamente nella sfera del mandante (art. 1388 c.c.). Nel mandato senza rappresentanza (artt. 1705-1707 c.c.), il mandatario agisce in nome proprio: acquista i diritti e assume gli obblighi, con obbligo di ritrasferimento al mandante. I terzi non hanno azione diretta nei confronti del mandante, salvo il caso della cosa mobile acquistata dal mandatario, che è di proprietà del mandante appena individuata (art. 1706 c.c.).
Estinzione: revoca e rinuncia (artt. 1722-1730 c.c.)
Il mandato si estingue per scadenza del termine, compimento dell’affare, revoca del mandante, rinuncia del mandatario, morte o incapacità sopravvenuta di una delle parti. La revoca è regola generale per il mandante ex art. 1723 c.c., salvo che sia stata pattuita l’irrevocabilità (mandato nell’interesse comune o di terzi, c.d. mandato in rem propriam). La revoca arbitraria obbliga al risarcimento dei danni; la rinuncia del mandatario al mandato oneroso richiede giusta causa, altrimenti è fonte di responsabilità (art. 1727 c.c.). Il mandato processuale (procura alle liti ex art. 83 c.p.c.) è retto da regole speciali che ne disciplinano forma e revoca.
Giurisprudenza modenese
- [25 anni] La giurisprudenza modenese in materia di mandato e rappresentanza
- Mandato — Onere della prova del danno da recesso senza preavviso
- Mandato — Distinzione tra recesso e risoluzione per inadempimento, debenza del compenso fisso
- Assicurazione — Clausola broker e ratifica tacita della transazione conclusa dal mandatario
- Rapporto di patrocinio – procura alle liti come mero indice presuntivo – onere della prova del mandato professionale
- Conferimento dell’incarico professionale – Ammissibilità della prova per presunzioni
- Procura generale – Ammissibilità del mandato per il recupero di tutti i crediti presenti e futuri
- Mandato e procura generale – Capacità naturale del mandante e fede privilegiata dell’atto notarile
- Principio del “delegatus delegare non potest” – Inapplicabilità automatica al mandato processuale – Intuitus personae
- Condanna alle spese a carico del difensore — Responsabilità per mancata verifica della persistenza del mandante