Il consulente di parte (comunemente indicato con l’acronimo CTP) è il professionista nominato da una delle parti del processo per assistere alle operazioni peritali del consulente tecnico d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo →, formulare osservazioni e redigere proprie relazioni tecniche (art. 201 c.p.c.).
Ciascuna parte ha facoltà di nominare un proprio consulente tecnico, il quale partecipa alle indagini del CTUConsulente d'ufficio (CTU)Ausiliario del giudice nominato per fornire conoscenze tecniche necessarie alla decisione, scelto dagli albi del tribunale (art. 61 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, può presentare al giudice osservazioni e istanze e ha diritto di assistere a tutte le operazioni peritali (art. 194 c.p.c.).
Il CTP svolge una funzione di difesa tecnica: le sue osservazioni e controdeduzioni rappresentano un contributo tecnico-argomentativo nell’interesse della parte che lo ha nominato. La relazione del CTP, pur non avendo il valore di provaProvaStrumento processuale per dimostrare la verità dei fatti rilevanti (artt. 2697-2739 c.c., 202-266 c.p.c.): onere della prova, mezzi di prova, ammissione, assunzione, valutazione.Leggi il lemma completo →, costituisce un elemento valutabile dal giudice ai fini della decisione.
Le spese del consulente di parte sono a carico della parte che lo ha nominato e possono essere poste a carico della parte soccombente in sede di liquidazioneIndennità di fine rapportoImporto dovuto dal datore al lavoratore subordinato al termine del rapporto (art. 2120 c.c.). Comunemente TFR, calcolato dividendo la retribuzione annua per 13,5.Leggi il lemma completo → delle spese processuali.
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