Il consulente tecnico d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo → (comunemente indicato con l’acronimo CTU) è l’ausiliario del giudice nominato per fornire al tribunale le conoscenze tecniche necessarie alla decisione della causa, quando la stessa involga questioni che richiedono specifiche competenze (art. 61 c.p.c.).
Il CTU è scelto tra gli iscritti in appositi albi tenuti presso ogni tribunale (art. 13 disp. att. c.p.c.) e presta giuramentoGiuramentoMezzo di prova legale nel processo civile (artt. 2736-2739 c.c., 233-243 c.p.c.). Decisorio quando deferito dalla parte all'altra; suppletorio (art. 241 c.p.c.) quando deferito d'ufficio dal giudice.Leggi il lemma completo → di adempiere fedelmente alle funzioni affidategli (art. 193 c.p.c.). Le sue indagini si svolgono secondo le modalità stabilite dal giudice, con l’eventuale partecipazione dei consulenti di parte.
La consulenza può essere deducente, quando il CTU valuta fatti già acquisiti al processo, ovvero percipienteAccipiensTermine latino che designa il soggetto che riceve il pagamento o la prestazione, in contrapposizione al solvens (debitore che adempie).Leggi il lemma completo →, quando il CTU accerta direttamente fatti rilevabili solo con competenze tecniche specifiche.
La relazione del CTU costituisce un importante mezzo istruttorio: il giudice può fondare la propria decisione sulle conclusioni del consulente d’ufficio, pur non essendo vincolato ad esse, con l’obbligo di motivare l’eventuale dissenso (art. 196 c.p.c.).
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