Lex perfecta (lett. “legge perfetta”) è la norma che commina la nullità dell’atto compiuto in violazione del suo precettoTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo →: la sanzioneSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → consiste nell’invalidità dell’atto stesso, privato di ogni efficacia giuridica.
La lex perfecta rappresenta il grado più intenso di protezione dell’interesse tutelato dalla norma: l’atto contrario è travolto nella sua stessa esistenza giuridica. L’art. 1418 c.c. ne è l’espressione generale: il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. La lex perfecta si distingue dalla lex plus quam perfectaLex plus quam perfectaNorma che commina sia la nullità dell'atto sia un'ulteriore sanzione (penale, pecuniaria) per il trasgressore.Leggi il lemma completo → (che aggiunge alla nullità un’ulteriore sanzione) e dalla lex minus quam perfectaLex minus quam perfectaNorma che prevede una sanzione per la violazione ma non la nullità dell'atto compiuto in contrasto con essa.Leggi il lemma completo → (che prevede una sanzione diversa dalla nullità).
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