Lex plus quam perfecta (lett. “legge più che perfetta”) è la norma che, oltre a comminare la nullità dell’atto compiuto in violazione del precettoTitolo esecutivoAtto cui la legge attribuisce efficacia di fondamento dell'esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.): richiede diritto certo, liquido ed esigibile. Titoli giudiziali e stragiudiziali.Leggi il lemma completo →, prevede un’ulteriore sanzioneSanzioneDefinizione La sanzione è la conseguenza giuridica negativa che l'ordinamento ricollega alla violazione di una norma, mirando a prevenire, punire o riparare il comportamento antigiuridico. È elemento strutturale dell'efficacia del precetto...Leggi il lemma completo → a carico del trasgressore, quale una pena pecuniaria, una sanzione penaleClausola penalePattuizione con cui i contraenti convengono preventivamente la prestazione dovuta dal debitore in caso di inadempimento o di ritardo, con funzione di liquidazione anticipata del danno e di rafforzamento del vincolo obbligatorio (artt. 1382-1384 c.c.).Leggi il lemma completo → o un’altra conseguenza afflittiva.

La doppia sanzione — invalidità dell’atto e punizione del trasgressore — esprime la massima protezione dell’interesse tutelato. Esempio nel diritto vigente: il matrimonioMatrimonioAtto giuridico e rapporto con cui due persone costituiscono una comunione materiale e spirituale di vita, assumendo reciprocamente diritti e doveri (art. 29 Cost.; artt. 79 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo → contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → dal bigamo è nullo (art. 117 c.c.) e il bigamo è punito penalmente (art. 556 c.p.); il contratto usurario è nullo nella clausola relativa agli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → (art. 1815, comma 2, c.c.) e l’usuraio è punito (art. 644 c.p.).

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