Indebito oggettivo

Apr 17, 2026

Indebito oggettivo è l’ipotesi in cui un soggetto esegue un pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → non dovuto perché l’obbligazione non esiste, è nulla, è stata già adempiuta o è venuta meno. Chi ha ricevuto il pagamentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → indebito è tenuto alla restituzione (art. 2033 c.c.).

Si distingue dall’indebito soggettivoSolutio indebitiPagamento dell'indebito: chi ha pagato ciò che non era dovuto ha diritto alla restituzione (art. 2033 c.c.).Leggi il lemma completo → (art. 2036 c.c.), che si verifica quando il debito esiste ma il pagamento è effettuato da chi non è il vero debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo →. Nell’indebito oggettivo, la ripetizione è sempre ammessa, salvo che chi ha ricevuto il pagamento in buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → abbia alienato la cosa: in tal caso, è tenuto a restituire solo il corrispettivo ricevuto (art. 2038 c.c.).

Chi ha ricevuto in buona fede il pagamento indebito è tenuto a restituire i frutti e gli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → dal giorno della domanda giudizialeDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo →; se era in mala fedeMalafedeStato soggettivo di chi agisce consapevole di ledere l'altrui diritto (art. 1147 c.c.) o contrariamente a correttezza e lealtà (artt. 1175, 1375 c.c.); rilievo nel possesso, nella revocatoria e nella responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, dal giorno del pagamento (art. 2033 c.c.). L’azione di ripetizione dell’indebito si prescrive in dieci anni. La giurisprudenza applica l’istituto frequentemente nei rapporti bancari (ripetizione di interessi anatocisticiAnatocismoProduzione di interessi su interessi (capitalizzazione degli interessi). Vietata salvo i presupposti rigorosi dell'art. 1283 c.c. (domanda giudiziale, convenzione posteriore alla scadenza, usi contrari).Leggi il lemma completo →) e nei rapporti con la pubblica amministrazione.

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