Solutio indebiti

Apr 17, 2026

Solutio indebiti (lett. “pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → dell’indebito”) indica il pagamentoSolutioL'adempimento dell'obbligazione: esecuzione esatta della prestazione dovuta, che estingue il vincolo obbligatorio.Leggi il lemma completo → eseguito in assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → di un valido titolo giuridico, che legittima il solvensSolvensTermine latino che designa il soggetto che esegue la prestazione solutoria, di regola il debitore ma anche il terzo che adempie in sua vece. Si contrappone all'accipiens ed è centrale nella disciplina dell'adempimento e della ripetizione dell'indebito.Leggi il lemma completo → a pretendere la restituzione da chi ha ricevuto (accipiensAccipiensTermine latino che designa il soggetto che riceve il pagamento o la prestazione, in contrapposizione al solvens (debitore che adempie).Leggi il lemma completo →).

L’art. 2033 c.c. disciplina la ripetizione dell’indebito oggettivo: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, con gli interessiInteressiCorrispettivo per il godimento di somme altrui (artt. 1282 ss. c.c.). Classificati in corrispettivi, moratori, legali, convenzionali, con disciplina antiusura e limiti all'anatocismo.Leggi il lemma completo → dal giorno del pagamento se l’accipiens era in mala fedeMalafedeStato soggettivo di chi agisce consapevole di ledere l'altrui diritto (art. 1147 c.c.) o contrariamente a correttezza e lealtà (artt. 1175, 1375 c.c.); rilievo nel possesso, nella revocatoria e nella responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.).Leggi il lemma completo →, o dal giorno della domanda se in buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo →. L’indebito soggettivo (art. 2036 c.c.) ricorre quando il debito esiste ma il pagamento è effettuato da chi non è debitoreDebitoreSoggetto passivo dell'obbligazione, tenuto all'adempimento della prestazione dovuta al creditore (art. 1174 c.c.). Risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 c.c.).Leggi il lemma completo →. La ripetizione è esclusa per le obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.) e per le prestazioni contrarie al buon costumeBuon costumeClausola generale che esprime il complesso dei principi etico-sociali fondamentali condivisi dalla coscienza collettiva, in particolare quelli attinenti alla morale sessuale e al pudore. Costituisce limite all'autonomia privata (artt. 1343, 1418 c.c.) e alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21, c. 6, Cost.).Leggi il lemma completo → (art. 2035 c.c.).

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