Eredità giacente

Apr 20, 2026

Definizione

Situazione giuridica che si verifica quando, dopo l’apertura della successioneSuccessione (a causa di morte)Subentro di uno o più soggetti nella titolarità dei rapporti giuridici del defunto, legittima, testamentaria o necessaria (artt. 456 e ss. c.c.).Leggi il lemma completo →, l’eredità non è stata ancora accettata da alcuno dei chiamati e non vi è un erede già nel possessoPossessoPotere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Richiede corpus e animus possidendi. Tutelato dalle azioni di reintegrazione e manutenzione, conduce all'usucapione.Leggi il lemma completo → dei beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → ereditari. L’eredità giacenteEreditàComplesso dei rapporti giuridici trasmissibili del de cuius (Libro II, artt. 456 ss. c.c.). Apertura, delazione, accettazione pura o beneficiata, eredità giacente, petizione ereditaria e divisione dell'asse.Leggi il lemma completo → è un patrimonioPatrimonioDefinizione Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica, facenti capo a un soggetto di diritto. È nozione unitaria ma articolata, comprendente sia i diritti reali e di credito...Leggi il lemma completo → temporaneamenteAd interimLocuzione latina ("nel frattempo") che designa un provvedimento, un incarico o una nomina conferiti in via provvisoria e temporanea, in attesa della soluzione definitiva.Leggi il lemma completo → privo di titolare che richiede un’amministrazione provvisoria a tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → dei creditori del de cuiusDe cuiusIl defunto dalla cui morte si apre la successione ereditaria. Abbreviazione di "is de cuius hereditate agitur" (art. 456 c.c.).Leggi il lemma completo → e dei chiamati stessi.

Disciplina normativa

L’istituto è disciplinato dagli art. 528, art. 529, art. 530, art. 531 e art. 532 c.c. Quando il chiamato all’eredità non ha accettato e non è nel possessoPossessioIl possesso: potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.).Leggi il lemma completo → dei beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanzaIstanzaRichiesta formale rivolta a un'autorità volta a ottenere un provvedimento. Nel processo civile espressione del principio della domanda (art. 99 c.p.c.).Leggi il lemma completo → delle persone interessate o anche d’ufficioPotestasPotere giuridico attribuito a un soggetto nell'interesse altrui (potestà genitoriale, potestà del giudice). Si distingue dal diritto soggettivo.Leggi il lemma completo →, nomina un curatoreCuratoreSoggetto nominato dall'autorità giudiziaria per amministrare un patrimonio o tutelare interessi determinati. Ricorre in più istituti (curatore speciale, dell'eredità giacente, dell'inabilitato, fallimentare).Leggi il lemma completo → dell’eredità (art. 528 c.c.). Il curatore deve procedere all’inventario dell’eredità (art. 529 c.c.), è tenuto ad amministrarla (art. 529 c.c.), può esercitare e promuovere le azioni relative all’eredità, rispondere alle domande proposte contro la stessa e provvedere al pagamentoAdempimentoEsatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore, modo naturale di estinzione dell'obbligazione (artt. 1176-1200 c.c.). Richiede diligenza del buon padre di famiglia e conformità sotto il profilo soggettivo, oggettivo, temporale e spaziale.Leggi il lemma completo → dei debiti ereditari previa autorizzazione del tribunale (art. 530 c.c.).

Caratteri essenziali

  • Presupposti: apertura della successione, mancata accettazioneAccettazioneManifestazione di volontà che perfeziona un atto: accettazione della proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), dell'eredità (artt. 475-485 c.c.), con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.), della cambiale.Leggi il lemma completo → da parte dei chiamati, assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → del possesso dei beni ereditari da parte dei chiamati stessi.
  • Il curatore è un ausiliario del giudice con poteri di amministrazione ordinaria e, previa autorizzazione, straordinaria (art. 530 c.c.).
  • La giacenza cessa con l’accettazione dell’eredità da parte di un chiamato ovvero con la dichiarazione di vacanza dell’eredità e la devoluzione allo Stato (art. 586 c.c.).
  • Il curatore deve rendere il conto della propria gestione (art. 531 c.c.).

Ambito applicativo

L’istituto rileva nelle successioni in cui vi sia incertezza sull’accettazione, in particolare quando i chiamati valutino la convenienza di accettare con beneficio d’inventario (art. 484 c.c.) o intendano rinunziare. Il curatore può stare in giudizio come legittimato passivo nelle cause contro l’eredità e può essere convenutoConvenutoIl convenuto è la parte contro cui è proposta la domanda giudiziale: costituzione con comparsa di risposta, difese, eccezioni, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo e regime della contumacia.Leggi il lemma completo → dai creditori del de cuiusMorteCessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, alla quale l'ordinamento collega l'estinzione della capacità giuridica e l'apertura della successione mortis causa (art. 456 c.c.). Accertata ex L. 578/1993; rileva pure la morte presunta (art. 58 c.c.).Leggi il lemma completo → per il soddisfacimento dei loro crediti.

Giurisprudenza modenese

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