Definizione
Brocardo latino che significa letteralmente «stia in guardia il compratore». Esprime il principio secondo cui, nella compravenditaEmptio venditioLa compravendita: contratto con cui si trasferisce la proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.).Leggi il lemma completo →, grava sull’acquirente l’onereOnereComportamento non obbligatorio ma necessario per conseguire un vantaggio o evitare una conseguenza sfavorevole. Si distingue dall'obbligo per l'assenza di coercibilità.Leggi il lemma completo → di verificare le condizioni e le qualità del bene oggetto del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → prima di concludere l’acquisto. Nel diritto romano, il principio operava come regola generale di allocazione del rischio: in assenzaAssenzaCondizione giuridica della persona che abbia cessato di comparire nel suo ultimo domicilio o residenza, e di cui non si abbiano più notizie da almeno due anni (artt. 49-57 c.c.).Leggi il lemma completo → di garanzie espresse, il compratore si assumeva il rischio dei vizi occulti della cosa.
Disciplina normativa
Nel diritto civile italiano il principio del caveat emptor è stato significativamente attenuato dalla disciplina della garanzia per viziVizi (difetti)Imperfezioni materiali della cosa venduta che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, per le quali il venditore è tenuto a prestare garanzia ai sensi degli artt. 1490 e ss. del codice civile.Leggi il lemma completo → (art. 1490, art. 1491 e art. 1492 c.c.), della garanzia per evizioneEvictioTermine latino che designa l'evizione, ossia la perdita totale o parziale del diritto acquistato a causa dell'accertamento di un diritto prevalente del terzo, con obbligo di garanzia del venditore (artt. 1483-1489 c.c.).Leggi il lemma completo → (artt. 1483 e ss. c.c.) e della mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.). Il venditore è infatti tenuto a garantire il compratore dall’esistenza di vizi che rendano la cosa inidonea all’usoConsuetudoTermine latino che designa la consuetudine quale fonte del diritto, fondata sulla ripetizione costante di un comportamento (diuturnitas) unita al convincimento della sua giuridica obbligatorieta (opinio iuris).Leggi il lemma completo → o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, salvo che i vizi fossero facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto. Ulteriore tutelaTutoreSoggetto nominato dal giudice tutelare per la cura personale e l'amministrazione del patrimonio del minore o dell'interdetto (artt. 343-389 c.c.; artt. 414-432 c.c.).Leggi il lemma completo → è offerta dal codice del consumoConsumatorePersona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale. Controparte debole del professionista, tutelata dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).Leggi il lemma completo → (art. 130 D.Lgs. 206/2005) in materia di vendita di beniBeniCose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). Categoria fondamentale del diritto civile, comprensiva di beni mobili, immobili, materiali e immateriali.Leggi il lemma completo → di consumo.
Caratteri essenziali
- Il brocardo presuppone un sistema in cui l’acquirente sopporta il rischio dell’affare: deve informarsi adeguatamente prima di comprare.
- Nel diritto moderno la portata del principio è ridotta dalla disciplina imperativa sulla garanzia per vizi e dalla tutela del consumatore, che impongono obblighi di informazione e conformità a carico del venditore.
- Residua applicazione trova nelle vendite tra soggetti di pari forza contrattuale quando la clausolaClausolaSingola disposizione contenuta in un contratto o atto di autonomia privata, quale unità minima di disciplina del rapporto: può essere essenziale o accidentale, tipica o atipica, predisposta unilateralmente o frutto di trattativa.Leggi il lemma completo → «visto e piaciuto» esclude la garanzia per i vizi apparenti.
Ambito applicativo
Il principio conserva rilievo nelle trattativeTrattativeFase precontrattuale di negoziazione dell'accordo, regolata dal principio di buona fede ex art. 1337 c.c. La rottura ingiustificata fonda responsabilità precontrattuale (interesse negativo).Leggi il lemma completo → immobiliari e mobiliari ove le partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → convengano clausole di esonero dalla garanzia («visto e piaciuto»), nei limiti dell’art. 1491 c.c. che esclude l’esonero per vizi dolosamente taciuti o per mancanza di qualità promesse. Trova altresì applicazione nel commercio internazionale e nei sistemi di common law (in particolare nella compravendita immobiliareCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo → anglosassone), dove il compratore è onerato di effettuare una due diligenceDue diligenceIndagine conoscitiva approfondita sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale e fiscale di un'impresa, condotta in vista di un'operazione straordinaria.Leggi il lemma completo → preventiva.
Giurisprudenza modenese
- Compravendita di bene usato – Clausola “visto e piaciuto” – Esonero dalla garanzia per vizi riconoscibili – Prescrizione annuale ex art. 1495 c.c.
- Compravendita immobiliare – Vizi della cosa venduta e difetti di costruzione – Valutazione integrata artt. 1495 e 1667 c.c. – Denuncia dei vizi – Decorrenza dalla piena conoscenza – Riconoscimento implicito dei difetti
- Garanzia per mancanza di qualità — Occultamento del difetto ed esonero dalla denuncia
- Decadenza dalla garanzia per vizi dell’opera — Mancata denuncia nel termine bimestrale
- Vendita – Vizi della cosa – Denuncia tardiva – Onere della prova a carico del compratore – Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. – Inapplicabilità a contratti diversi
- Garanzia per vizi dell’opera — Il consiglio del produttore di rimediare al difetto non integra riconoscimento del vizio
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