Definizione
Espressione latina che designa la lesione «oltre la metà», ossia lo squilibrio economico tra le prestazioni contrattuali tale da superare la metà del valore della controprestazione. Nel diritto civile italiano il concetto è alla base dell’azione generale di rescissione per lesioneRescissioneRimedio previsto a tutela della parte che ha concluso un contratto a condizioni inique per stato di pericolo (art. 1447 c.c.) o per stato di bisogno di cui la controparte ha approfittato, con lesione ultra dimidium (art. 1448 c.c.).Leggi il lemma completo →, che consente alla parte danneggiata di ottenere lo scioglimento del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo → quando la sproporzione tra le prestazioni è conseguenza dello stato di bisognoAlimentiPrestazione patrimoniale dovuta dai soggetti obbligati per legge a chi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (artt. 433-448 c.c.).Leggi il lemma completo → di una parte, di cui l’altra ha approfittato.
Disciplina normativa
L’azione di rescissione per lesione è disciplinata dall’art. 1448 c.c., che richiede la compresenza di tre presupposti: la lesione ultra dimidium (sproporzione tra le prestazioni eccedente la metà del valore), lo stato di bisogno della parte lesa e l’approfittamento da parte dell’altro contraente. L’azione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto (art. 1449 c.c.). Il contraente contro cui è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente a ricondurlo ad equitàEquitàCriterio di giudizio e parametro integrativo del contratto (art. 1374 c.c.), della liquidazione del danno (artt. 1226 e 2056 c.c.), della riduzione della penale (art. 1384 c.c.) e del processo (artt. 113-114 c.p.c.).Leggi il lemma completo → (art. 1450 c.c.). Dalla rescissione per lesione si distingue la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.), che non richiede il superamento della soglia della metà.
Caratteri essenziali
- La sproporzione deve essere ultra dimidium: il valore della prestazionePrestazioneOggetto dell'obbligazione: comportamento di dare, fare o non fare cui il debitore è tenuto, suscettibile di valutazione economica e corrispondente a un interesse del creditore (art. 1174 c.c.).Leggi il lemma completo → ricevuta dalla parte lesa deve essere inferiore alla metà del valore della prestazione da essa eseguita o promessaPromessaDichiarazione unilaterale di impegno a una prestazione: figure tipiche (promessa di pagamento, ricognizione di debito, promessa al pubblico, promessa del fatto del terzo) ex artt. 1987-1991 c.c.Leggi il lemma completo →.
- La lesione deve perdurare al momento della domanda giudizialeDomanda giudizialeAtto con cui una parte chiede al giudice una pronuncia su un diritto o un rapporto giuridico. Produce effetti sostanziali e processuali dal momento della notificazione.Leggi il lemma completo → (art. 1448, comma 3, c.c.).
- Non sono rescindibili i contratti aleatori (art. 1448, comma 4, c.c.).
- L’azione è personale e non può essere ceduta; è soggetta alla prescrizione brevePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo → di un anno.
Ambito applicativo
L’istituto trova applicazione nelle compravendite immobiliariCompravenditaContratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. È il modello dei contratti di scambio, disciplinato dagli artt. 1470-1547 del codice civile.Leggi il lemma completo → a prezzo vile, nelle cessioni di quote societarie o di aziendaImpresaAttività economica organizzata, professionalmente esercitata per la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il soggetto che la esercita è l'imprenditore (art. 2082 c.c.). Si distingue in piccola impresa (art. 2083 c.c.), agricola (art. 2135 c.c.) e commerciale (art. 2195 c.c.). L'azienda (art. 2555 c.c.) ne è lo strumento oggettivo.Leggi il lemma completo → a condizioni gravemente sbilanciate, e più in generale in tutti i contratti commutativi ove ricorra lo squilibrio qualificato tra le prestazioni. Si distingue dalla risoluzione per eccessiva onerositàRisoluzione del contrattoRimedio che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale a prestazioni corrispettive per causa sopravvenuta: inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità. Disciplinata dagli artt. 1453-1469 del codice civile.Leggi il lemma completo → sopravvenuta (art. 1467 c.c.), che attiene a uno squilibrio sopravvenuto per eventi straordinari e imprevedibili, nonché dall’annullamento per viziVizi (difetti)Imperfezioni materiali della cosa venduta che la rendono inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore, per le quali il venditore è tenuto a prestare garanzia ai sensi degli artt. 1490 e ss. del codice civile.Leggi il lemma completo → del consenso.
Giurisprudenza modenese
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