Definizione
Le trattativePuntuazioneDefinizione La puntuazione (o minuta, Punktation) è il documento nel quale le parti, durante le trattative contrattuali, fissano per iscritto i punti di accordo fino a quel momento raggiunti, senza ancora concludere il contratto definitivo....Leggi il lemma completo → sono la fase precontrattuale in cui i futuri contraenti discutono e negoziano il contenuto dell’accordo, senza essere ancora vincolati a concludere il contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo →. La disciplina è contenuta nell’art. 1337 c.c., che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, e nell’art. 1338 c.c. relativo all’inefficacia del contrattoInefficaciaInidoneità di un atto giuridico valido a produrre effetti. Si distingue dall'invalidità e può essere strutturale, funzionale, assoluta o relativa.Leggi il lemma completo →.
Principio di buona fede precontrattuale
L’art. 1337 c.c. stabilisce l’obbligo di comportarsi secondo buona fede nelle trattativeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo →, tradotto in doveri di correttezza, informazione, lealtà, chiarezza e segreto. La buona fede precontrattuale è fonte di obblighi di condotta, la cui violazione espone a responsabilitàResponsabilitàSituazione soggettiva in cui un soggetto è tenuto a rispondere delle conseguenze di un proprio atto con obbligo di risarcire il danno (artt. 1218 e 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → precontrattuale anche quando il contratto non sia stato concluso o sia stato concluso validamente ma a condizioni diverse da quelle che le parti avrebbero accettato con informazioni complete.
Recesso dalle trattative e responsabilità
La libertà di recesso dalle trattative è regola generale: nessuno è obbligato a concludere il contratto. Tuttavia, il recesso ingiustificato intervenuto quando le trattative hanno raggiunto uno stato tale da ingenerare legittimo affidamentoAffidamentoTermine polisemico che indica nel diritto di famiglia l'attribuzione della responsabilità genitoriale (artt. 337-bis ss. c.c.); nel diritto civile la fiducia incolpevole tutelata dall'ordinamento; nel diritto penale una misura alternativa alla detenzione.Leggi il lemma completo → sulla conclusione del contratto costituisce violazione dell’art. 1337 c.c. e fonda responsabilità risarcitoria, limitata al c.d. interesse negativo (spese sostenute e occasioni perdute per trattative parallele).
Obblighi di informazione
L’art. 1338 c.c. prevede che la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto, non ne abbia dato notizia all’altra, è tenuta a risarcire il dannoDannoPerdita o pregiudizio che una persona subisce nella sfera giuridicamente protetta. Presupposto dell'obbligo risarcitorio nella responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed extracontrattuale (art. 2043 c.c.).Leggi il lemma completo → risentito per aver confidato, senza sua colpaCulpaEspressione latina che designa la colpa nelle sue diverse forme, distinte per gravita (lata, levis, levissima) o per tipologia (in contrahendo, in eligendo, in vigilando, in educando, in faciendo, in omittendo).Leggi il lemma completo →, nella validità del contratto.
Natura della responsabilità precontrattuale
La natura della responsabilità precontrattualeResponsabilità precontrattualeResponsabilità per violazione della buona fede nelle trattative, con risarcimento dell'interesse negativo: spese inutili e occasioni perdute (artt. 1337-1338 c.c.).Leggi il lemma completo → è dibattuta: la giurisprudenza oscilla tra qualificazione extracontrattuale (tesi tradizionale) e contrattuale da “contatto sociale qualificato”. La qualificazione incide sul regime della prescrizionePrescrizioneModo di estinzione dei diritti soggettivi conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge, a tutela della certezza dei rapporti giuridici (artt. 2934-2963 c.c.).Leggi il lemma completo →, dell’onere probatorioOnereComportamento non obbligatorio ma necessario per conseguire un vantaggio o evitare una conseguenza sfavorevole. Si distingue dall'obbligo per l'assenza di coercibilità.Leggi il lemma completo → e della liquidazioneIndennità di fine rapportoImporto dovuto dal datore al lavoratore subordinato al termine del rapporto (art. 2120 c.c.). Comunemente TFR, calcolato dividendo la retribuzione annua per 13,5.Leggi il lemma completo → del danno.
Giurisprudenza modenese
- Responsabilità precontrattuale — Giustificato motivo di recesso dalle trattative indipendentemente dalla natura del contratto
- Responsabilità precontrattuale – Trattative avanzate e rilevanza dell’accordo di massima
- Responsabilità precontrattuale – Locazione – Condotta relativa ai lavori non può giustificare la rottura delle trattative
- Responsabilità precontrattuale – Mancato gradimento del futuro conduttore
- Novazione oggettiva — Trattative per riduzione del prezzo non integrano novazione
- Diamanti da investimento – attività bancaria di mera segnalazione – esclusione della responsabilità precontrattuale della banca
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