Definizione
La proposta, nella teoria generale del contrattoContrattoAccordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Requisiti essenziali: accordo, causa, oggetto e forma. Ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.).Leggi il lemma completo →, è la dichiarazione di volontà con cui un soggetto (proponente) manifesta all’altra parte l’intenzione di concludere un contratto, fissandone tutti gli elementi essenziali. Insieme all’accettazioneAccettazioneManifestazione di volontà che perfeziona un atto: accettazione della proposta contrattuale (art. 1326 c.c.), dell'eredità (artt. 475-485 c.c.), con beneficio di inventario (artt. 484-511 c.c.), della cambiale.Leggi il lemma completo → costituisce uno dei due elementi costitutivi del consenso (art. 1325 c.c.). La disciplina codicistica della proposta è contenuta negli artt. 1326-1336 c.c., che regolano momento e modalità di conclusione del contratto, revocaAutotutelaPotere dell'amministrazione di riesaminare e correggere i propri atti, annullandoli o revocandoli d'ufficio, senza ricorrere al giudice.Leggi il lemma completo → della proposta e dell’accettazione, morteMorteCessazione irreversibile di tutte le funzioni encefaliche, alla quale l'ordinamento collega l'estinzione della capacità giuridica e l'apertura della successione mortis causa (art. 456 c.c.). Accertata ex L. 578/1993; rileva pure la morte presunta (art. 58 c.c.).Leggi il lemma completo → o incapacità del proponente, proposta irrevocabileProposta irrevocabileDichiarazione unilaterale con cui il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta per un determinato periodo, rinunciando alla facoltà di revoca.Leggi il lemma completo → e offerta al pubblico.
Requisiti e conclusione del contratto (art. 1326 c.c.)
La proposta deve essere completa, contenere tutti gli elementi essenziali del contratto ed esprimere la volontà attuale di vincolarsi giuridicamente. Ai sensi dell’art. 1326 c.c., il contratto è concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte; l’accettazione deve giungere al proponente nel termineTerminiSpazi di tempo entro cui le parti o il giudice devono compiere un atto processuale (artt. 152-155 c.p.c.): termini perentori e ordinatori, liberi e legali, sospensione feriale, rimessione in termini.Leggi il lemma completo → da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o gli usi. L’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta (art. 1326, ult. co., c.c.).
Revoca della proposta e proposta irrevocabile (artt. 1328-1329 c.c.)
La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso (art. 1328, co. 1, c.c.); qualora l’accettante abbia intrapreso in buona fedeBuona fedePrincipio generale dell'ordinamento che opera come buona fede soggettiva (ignoranza di ledere l'altrui diritto) e come buona fede oggettiva o correttezza (dovere di lealtà e cooperazione nei rapporti obbligatori). Disciplinata dagli artt. 1147, 1175, 1337, 1366, 1375 c.c.Leggi il lemma completo → l’esecuzione prima di aver avuto notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite. L’art. 1329 c.c. disciplina la proposta irrevocabile: se il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto; la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non privano di efficacia la proposta irrevocabile, salvo diversa disposizione di legge.
Offerta al pubblico (art. 1336 c.c.)
L’art. 1336 c.c. disciplina l’offerta al pubblico: essa vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell’offerta al pubblico, se fatta nella stessa formaFormaModalità di esteriorizzazione della volontà negoziale. Nel diritto civile italiano vige il principio di libertà delle forme, salvo i casi in cui la legge prescrive una forma determinata.Leggi il lemma completo → dell’offerta o in forma equivalente, è efficace anche nei confronti di chi non ne ha avuto notizia.
Proposta contrattuale nel processo
Nel linguaggio processuale il termine “proposta” indica altresì la proposta conciliativa del giudice (art. 185-bis c.p.c.), con cui il giudice formula una proposta transattiva o conciliativa alle partiNascitaEvento naturale che segna la separazione del feto dal corpo materno e al quale l'ordinamento collega l'acquisto della capacità giuridica (art. 1 c.c.), cioè l'inizio della soggettività di diritto. Presupposto della filiazione, della cittadinanza e dei diritti della personalità.Leggi il lemma completo → in presenza di questione di facile e pronta soluzione. Il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa può rilevare ai fini della valutazione del comportamento processualeArgomenti di provaElementi probatori di valore inferiore alla prova vera e propria, idonei a corroborare il convincimento del giudice solo in concorso con altri elementi (art. 116, comma 2, c.p.c.).Leggi il lemma completo → e della regolamentazione delle spese, anche se la giurisprudenzaGiurisprudenzaComplesso delle decisioni dei giudici su una determinata materia, nonché l'attività interpretativa del diritto svolta dagli organi giurisdizionali.Leggi il lemma completo → esclude automatismi e richiede una valutazione in concreto della giustificatezza del rifiuto.
Giurisprudenza modenese
- Conclusione del contratto — Formazione per facta concludentia desumibile da comportamenti inequivoci delle parti
- Contratto preliminare immobiliare tra assenti — Necessità della comunicazione dell’accettazione scritta e non della mera notizia di essa
- Conclusione del contratto — Silenzio convenzionalmente significativo come accettazione della proposta
- Proposta d’acquisto immobiliare – Caparra confirmatoria – Recesso del proponente – Illegittimità del recesso
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- Chi tace non (sempre) consente
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